LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/2002
Materia:
320.06 - Veterinaria
210.04 - Zootecnia

Art. 2
 (Interventi straordinari per la B.S.E.)
1. In sede di prima applicazione, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza del settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina - B.S.E., in deroga al comma 9 dell'articolo 1, il presente articolo disciplina le norme di utilizzo del Fondo. In particolare il presente articolo attua misure idonee per favorire la sollecita ripresa della produzione del settore zootecnico.
2. Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole ovvero i detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di protezione contro la B.S.E. con obbligo di distruzione degli animali e delle relative produzioni. Dai benefici sono escluse le imprese che esercitano solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Ai soggetti che ricostituiscono il patrimonio zootecnico e riprendono l'attività aziendale, la Regione riconosce altresì un indennizzo per il fermo di impresa che è determinato in una interruzione dell'attività aziendale fino ad otto mesi a partire dalla data dell'Ordinanza di abbattimento. Detto indennizzo viene computato su base giornaliera e liquidato in base alle Unità di bovino adulto (UBA) riacquistate, nella misura fino a otto dodicesimi del margine lordo rilevato dall'Ufficio di contabilità agraria del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di economia agraria con riferimento alla Rete di informazione contabile agraria (RICA), sulla base dell'ultimo dato utile. Sono calcolati ai fini dell'indennizzo il numero dei capi, espressi in UBA, che l'impresa acquista entro dodici mesi dalla data dell'Ordinanza di abbattimento e comunque non oltre il numero dei capi abbattuti.
3 bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza e segnatamente quella relativa agli aiuti di stato, possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali.
4. Qualora intervengano altre provvidenze per le finalità di cui al comma 3, l'intervento deve intendersi per la quota parte residua fino alla soglia ammissibile. In ogni caso deve essere garantito che non ci sia sovracompensazione cumulando i diversi regimi.
5. Gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia dal 12 gennaio 2001 e per l'intero periodo di emergenza decretato dalle competenti autorità.
6. I soggetti interessati presentano idonea domanda al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete l'attività istruttoria, corredata della seguente documentazione:
a) fotocopia dell'Ordinanza di abbattimento dei capi;
b) fotocopia dell'attestato di avvenuta distruzione dei capi;
c) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il riacquisto dei capi di bestiame;
d) ogni altro documento ritenuto utile per l'istruttoria.
7. Il Servizio delle produzioni animali provvede all'istruttoria e può sempre richiedere eventuale documentazione integrativa; dette integrazioni devono essere fornite tempestivamente, pena il non accoglimento della domanda. Sulla base dell'istruttoria, il Servizio delle produzioni animali approva la domanda, quantifica gli importi concedibili e predispone tutti gli atti inerenti alla liquidazione degli aiuti che sono erogati in un'unica soluzione pari al 100 per cento. La liquidazione delle indennità è subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni ordinate dall'autorità sanitaria.
8. Il Servizio delle produzioni animali effettua i controlli amministrativi così come quelli in azienda su tutte le domande di aiuto presentate.
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
10. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 fanno carico al <<Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura>> istituito con l'articolo 1, comma 1.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 22, comma 2, L. R. 18/2004
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 16, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3Parole soppresse al comma 3 bis da art. 5, comma 17, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.