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Leggi regionali

Legge regionale 13 agosto 2002, n. 22

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/08/2002
Materia:
320.06 - Veterinaria
210.04 - Zootecnia

Art. 1
 Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura
1. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 bis, è istituito il <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>, di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.
2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni e ai beni aziendali derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo o eradicazione della malattia nonché interventi a sostegno delle spese sostenute per la prevenzione e il controllo delle predette epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e di trasformazione di prodotti agricoli. L'intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:
a) la prevenzione anche attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;
b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;
c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.
c bis) l'indennizzo dei danni materiali subiti, a seguito di avverse condizioni atmosferiche e calamità naturali, dai beni aziendali quali, in particolare, immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, impianti, serre, reti, teli e ombrai.
3. Gli interventi possono:
a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;
b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;
c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.
c bis) coprire fino al 90 per cento delle spese sostenute sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che i beni aziendali avevano prima dell'evento climatico avverso o dell'evento calamitoso, nonché fino all'80 per cento delle spese sostenute per la prevenzione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3 bis. Con le disponibilità del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi a favore delle imprese ittiche, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:
a) perdite da epizoozie rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;
b) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;
c) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;
d) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
3 ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis sono effettuati secondo le seguenti modalità:
a) il danno è non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;
b) gli aiuti possono raggiungere il 100 per cento delle spese ritenute ammissibili;
c) gli aiuti non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.
4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.
4 bis. Per gli indennizzi di cui al comma 3, lettera c), gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
4 ter. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.
5. I soggetti interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi.
6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>, presso il Tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del Fondo. Il Direttore centrale competente in materia di risorse agricole, o suo delegato, è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.
8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.
9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi di cui al presente articolo attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.
10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il "rendiconto finanziario" è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.
11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.
12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
4Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
5Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
6Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 8, L. R. 14/2003
7Parole soppresse al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 18/2004
8Comma 2 sostituito da art. 5, comma 14, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
9Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 15, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
10Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 15, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 19, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 11/2011
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 32, L. R. 14/2012 , nei limiti e con le modalità indicate ai successivi commi 33, 34, 35 e 36 dell' art. 2 della medesima L.R. 14/2012.
14Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 14/2012
15Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 14/2012
16Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 14/2012
17Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
18Parole sostituite al comma 5 da art. 1, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
19Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
20Parole sostituite al comma 7 da art. 1, comma 8, lettera d), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
21Parole sostituite al comma 9 da art. 1, comma 8, lettera e), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
22Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016
23Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016
24Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 93, lettera a), L. R. 13/2023
25Comma 9 sostituito da art. 3, comma 93, lettera b), L. R. 13/2023
26Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 14/2023
27Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 14/2023
28Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 14, lettera c), L. R. 14/2023
29Lettera c bis) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 14, lettera d), L. R. 14/2023
30Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 14, lettera e), L. R. 14/2023