LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

CAPO I
 Guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica
Art. 112
 (Definizione delle attività)
1. È guida turistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a luoghi di interesse turistico, storico, artistico, ambientale, enogastronomico e socioculturale, ivi compresi opere d'arte, musei, gallerie, mostre, esposizioni, siti archeologici, luoghi di culto, castelli, ville, giardini e simili, illustrandone gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
3. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione, anche in modo non esclusivo o non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad aree protette e altri ambienti di interesse naturalistico, ivi compresi i siti allestiti e le strutture museali o espositive inerenti detti ambienti, illustrando gli aspetti naturalistici, paesaggistici, ambientali ed etnografici del territorio.
4. Le prestazioni delle figure professionali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono svolte in lingua italiana e/o in due o più lingue straniere.
Art. 113
 (Albi di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica)
1. L'esercizio nella regione Friuli Venezia Giulia dell'attività di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, è subordinato all'iscrizione, rispettivamente, agli albi di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida naturalistica o ambientale escursionistica, istituiti presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, di seguito denominati albi.
2. Possono chiedere l'iscrizione agli albi coloro che sono in possesso dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 114, ovvero che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 115, comma 3.
3. Agli iscritti all'albo professionale sono rilasciati la tessera di riconoscimento e un apposito distintivo le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Sono iscritti d'ufficio al relativo albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti agli albi di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 gennaio 1987, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/2010
Art. 114
 (Esami di idoneità)
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) possesso del diploma di istruzione secondaria o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
d) possesso dell'attestato di frequenza di specifici corsi di formazione professionale; ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per guida turistica e guida naturalistica o ambientale escursionistica, la durata del corso non può essere inferiore a duecentocinquanta ore;
e) conoscenza di almeno due lingue straniere di cui una tra quelle maggiormente diffuse negli Stati membri dell'Unione europea per le quali viene stabilito, con la deliberazione di cui al comma 2, un diverso grado di approfondimento in ragione della figura professionale.
(1)
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni esaminatrici, la composizione, il numero e le qualifiche degli esperti designati dai rispettivi Collegi e individua le materie oggetto d'esame, comprendenti la conoscenza della realtà storica, geografica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
2Parole soppresse al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
Art. 115
 (Esonero totale o parziale dall'esame di idoneità)
1. Le guide turistiche e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia, devono sostenere l'esame di idoneità limitatamente alle materie inerenti la conoscenza della realtà storica, culturale e ambientale della regione Friuli Venezia Giulia, come individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 114, comma 2.
2. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono soggetti alle disposizioni previste dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
3. Gli accompagnatori turistici che abbiano l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni o Province autonome italiane e i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di analoga abilitazione tecnica conseguita secondo l'ordinamento del Paese d'appartenenza che intendano svolgere la propria attività nella regione Friuli Venezia Giulia sono esonerati dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità come previsto dalla legislazione italiana in recepimento delle direttive comunitarie in materia.
4. 
( ABROGATO )
5. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente esercitano l'attività di guida turistica previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.
5 bis. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente esercitano l'attività di accompagnatore turistico, previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
2Comma 5 sostituito da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
3Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2010
4Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 2/2010
Art. 116
 (Corsi di formazione professionale)
1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.
Art. 117
 (Sospensione e cancellazione dell'iscrizione agli albi)
1. L'iscrizione agli albi può essere sospesa, su richiesta adeguatamente motivata dell'interessato, per un periodo non superiore a due anni.
2. È disposta la cancellazione dagli albi in caso di:
a) recidiva di cui all'articolo 142, comma 6;
b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 114, comma 1, lettere a) e b);
c) decorso del termine di cui al comma 1, in mancanza di una dichiarazione di ripresa dell'attività resa dall'interessato.
Art. 118
 (Esenzione dall'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio occasionale dell'attività)
1. Sono esenti dall'obbligo di iscrizione all'albo le guide turistiche residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo, a circuito chiuso, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) alle attività divulgative del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti a enti e associazioni e rivolte a soci e assistiti dei medesimi enti e associazioni costituiti, senza fini di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali;
b) alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-loco, svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49;
c) alle attività didattiche o di tutela di beni culturali, ambientali, naturali, svolte da soggetti dipendenti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono obbligati a munirsi di apposita dichiarazione, rilasciata dall'ente di appartenenza, da cui risultino la gratuità e l'occasionalità della prestazione.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì nei confronti:
a) delle attività didattiche svolte dagli insegnanti nei confronti degli alunni;
b) delle attività didattiche svolte da esperti, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, rivolte alle scuole e istituti di ogni ordine e grado o svolte nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) dei dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo che si occupano esclusivamente dell'attività di accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e di assistenza nelle relative operazioni, muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'agenzia di viaggio e turismo.
c bis) dei soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), che svolgano le attività di accompagnamento esclusivamente nell'ambito dei territori della Prima guerra mondiale, appositamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, della medesima legge.
(1)
5. I Comuni istituiscono, regolamentano e aggiornano un apposito elenco nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono le attività di cui al comma 4, lettera b).
Note:
1Lettera c bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 78, L. R. 15/2014
Art. 119
 (Corsi di aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento professionale per guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica, sentite le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti agli albi regionali.
Art. 120
 (Visite ai siti museali)
1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).
Note:
1Articolo sostituito da art. 75, comma 1, L. R. 21/2016