LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 116
 (Corsi di formazione professionale)
1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 114, comma 1, lettera d), sono organizzati o promossi dall'Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in collaborazione con i centri di formazione professionale e gli istituti professionali di Stato per i servizi turistici riconosciuti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2. Le materie oggetto di insegnamento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nell'ambito di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 114, comma 2.