LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

CAPO IV
 Maestro di sci
Art. 131
 (Definizione dell'attività)
1. È maestro di sci chi insegna per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
Art. 132
 (Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.
Art. 133
 (Albo dei maestri di sci)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo dei maestri di sci, istituito presso il Collegio dei maestri di sci di cui all'articolo 132.
2. L'albo dei maestri di sci è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) maestro di sci discipline alpine;
b) maestro di sci discipline del fondo;
c) maestro di sci discipline dello snow-board.
(1)
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 79, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 134
 (Scuole di sci)
1. Ai fini dell'esercizio coordinato delle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche, è autorizzata l'apertura di scuole di sci.
2. La scuola di sci autorizzata viene iscritta nell'elenco regionale delle scuole di sci, tenuto dal Collegio dei maestri di sci; l'iscrizione nell'elenco regionale autorizza l'uso della denominazione <<Scuola di sci autorizzata del Friuli Venezia Giulia>>.