LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 152

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 153
 (Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.
Note:
1Articolo sostituito da art. 83, comma 1, L. R. 4/2013
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 4/2016
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 67, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
5Articolo sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 21/2016
Art. 154

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
Art. 155

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 84, comma 1, L. R. 4/2013
2Articolo abrogato da art. 105, comma 5, lettera a), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
3Articolo abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.