LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 88
 (Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)
1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
2Comma 1 ter aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 7/2007
3Comma 1 sostituito da art. 66, comma 1, L. R. 4/2013
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
5Comma 01 aggiunto da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6Comma 1 bis abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
7Comma 1 ter abrogato da art. 105, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
8Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
9Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, L. R. 14/2017
10Articolo sostituito da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019