LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 47
 (Albo regionale dei Direttori tecnici)
1. Presso la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici, di seguito denominato albo, cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 45.
2. Sono iscritti d'ufficio all'albo coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni.