LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 169
 (Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)
1. La Regione riconosce alla FISI del Friuli Venezia Giulia un ruolo nella gestione delle attività agonistiche essenzialmente giovanili, con funzioni di rappresentatività, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività dello sci in regione.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dalla FISI mediante la concessione di un contributo annuo. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento previsto dal comma 1, sono demandati al Servizio delle attività ricreative e sportive.