LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 150
 (Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.
(2)
2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.
2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 18/2003
2L'obbligo di presentazione del certificato di cui al comma 1, lett. c) e' stato abolito nel territorio regionale dall'art. 2, comma 1, L.R. 21/2005.