LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 13 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 106, comma 15, L. R. 29/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 84, L. R. 12/2006 . Vedi anche la disciplina di cui all'art. 6, comma 88, primo periodo della L.R. 12/2006.
3Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 2, comma 80, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Lettera e bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 80, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 91, comma 1, L. R. 4/2013
6Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
9Articolo abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.