LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/02/2002
Materia:
230.01 - Organizzazione turistica
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.03 - Professioni turistiche

Art. 132
 (Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia)
1. È riconosciuto, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio dei maestri di sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Collegio dei maestri di sci, con compiti di tenuta dell'albo di cui all'articolo 133, vigilanza sul comportamento degli iscritti e organizzazione dei corsi di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d) in collaborazione con l'Amministrazione regionale.
2. La vigilanza sul Collegio dei maestri di sci è esercitata dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.