LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO II
 Organizzazione, programmazione e progettazione
Art. 5
 (Responsabile unico del progetto)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del progetto di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. Il responsabile unico del progetto assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento di cui all'articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile unico del progetto anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
5. Il responsabile unico del progetto deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.
6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile unico del progetto, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all'espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l'amministrazione può nominare responsabile unico del progetto un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 13, comma 2, L. R. 12/2003
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
3Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
5Parole sostituite al comma 4 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
6Parole sostituite al comma 5 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
7Parole sostituite al comma 6 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
8Parole sostituite al comma 8 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 6
 (Cooperazione tra enti)
1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:
a) particolare considerazione nell'assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;
b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;
c) partecipazione alle attività consultive della Regione.
Art. 7
 (Programma triennale dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.
3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
4.  
( ABROGATO )
(7)
5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.
7. L'individuazione nel programma dell'intervento costituisce presupposto per l'avvio delle fasi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.
8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l'erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell'elenco annuale dell'ente beneficiario.
9. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e 7, del decreto legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.
10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatoria e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
2Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 3, L. R. 12/2003
3Comma 10 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 9/2006
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 29, L. R. 24/2009
5Derogata la disciplina del comma 8 da art. 3, comma 32, L. R. 24/2009
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
7Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017
8Comma 6 sostituito da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
9Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
10Comma 9 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
11Comma 10 sostituito da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
Art. 8
 (Livelli e contenuti della progettazione)
1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 17/2006
2Parole aggiunte al comma 8 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 11/2009
3Comma 8 ripristinato nella versione antecedente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 5, lett. a), L.R. 11/2009 a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale disposizione, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2010.
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 239, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
5Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 239, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
6Parole sostituite al comma 9 da art. 239, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
7Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 9
 (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)
1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6;
c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;
d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile unico del progetto, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.
4. Per l'esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
5. La redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 4, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l'individuazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l'affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
9 bis.  
( ABROGATO )
9 ter.  
( ABROGATO )
9 quater.  
( ABROGATO )
9 quinquies.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nel contratto stipulato fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
13.  
( ABROGATO )
(2)
14. È fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
2Comma 13 abrogato da art. 13, comma 4, L. R. 12/2003
3Comma 9 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 9/2006
4Comma 9 bis aggiunto da art. 8, comma 2, L. R. 9/2006
5Comma 9 bis sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2009
6Comma 9 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
7Comma 9 quater aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
8Comma 9 quinquies aggiunto da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 11/2009
9Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 6, comma 56, L. R. 18/2011
10Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 95, L. R. 14/2012
11Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
12Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
13Parole sostituite al comma 6 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
14Comma 8 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
15Comma 9 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
16Comma 9 bis abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
17Comma 9 ter abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
18Comma 9 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
19Comma 9 quinquies abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
20Comma 10 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
21Comma 11 abrogato da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
22Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
23Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10
 (Sicurezza nei cantieri)
1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.
2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del progetto per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l'utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all'articolo 38.
4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l'articolo 64.
5. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l'acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 2/2024
2Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 10 bis
 (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile unico del progetto di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 154, comma 1, L. R. 17/2010
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 240, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 11
 (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all' articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 9/2008
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2009
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2009
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2010
5Articolo interpretato da art. 6, comma 54, L. R. 18/2011
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 70, L. R. 14/2012
7Comma 3 interpretato da art. 12, comma 18, L. R. 14/2012
8Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 19, lettera a), L. R. 14/2012
9Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 19, lettera b), L. R. 14/2012
10Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 27/2012
11Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
12Dichiarata, con Sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 19, lett. b), L.R. 14/2012, istitutivo del comma 4 bis del presente articolo.
13Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 23/2013
14Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 23/2013
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 23/2013
16Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 23/2013
17Articolo sostituito da art. 11, comma 18, L. R. 27/2014
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 18, L. R. 20/2015
20Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 19, L. R. 20/2015
21Comma 7 sostituito da art. 12, comma 20, L. R. 20/2015
22Comma 9 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2015
23Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 8, comma 1, L. R. 25/2015
24Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 33/2015
25Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 33/2015
26Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 11, L. R. 25/2016
27Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016
28Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 29/2017
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 12, L. R. 25/2016 nel testo modificato da art. 7, comma 2, L. R. 3/2018
30Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 12/2018
31Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 12/2018
32Comma 4 bis sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dall'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 36/2023.
34Il testo del presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 2/2024, è il seguente: <<(Incentivi alle funzioni tecniche) 1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'articolo 45 del decreto legislativo 36/2023.>>.
35Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 12
 (Organizzatore generale)
1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l'espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.
2. L'affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile unico del progetto e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l'attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.
3. L'organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all'esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024