LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

CAPO XI
 Finanziamento di lavori pubblici
Art. 56
 (Concessione del finanziamento a enti pubblici)
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all’articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall’ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
5Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
6Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
7Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
8Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
9Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
10Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
13Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
14Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
15Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
16Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
17La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
18Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
19Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
20Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
21Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
22Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
23Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
24La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
25Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
26Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
27Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
28Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
29Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
30Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 57
 (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)
1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:
a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario;
b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).
b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.
1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 12, L. R. 12/2003
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 24, lettera i), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 5, comma 24, lettera j), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 47, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
5Parole sostituite al numero 2) della lettera a) del comma 1 da art. 20, comma 7, L. R. 13/2014
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 25/2015
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 25/2015
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 10, L. R. 14/2016
10Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 19, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 58
 (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)
1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.
2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.
3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.
Art. 59
 (Concessione del finanziamento a soggetti privati)
1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento.
2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.
3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 4, L. R. 15/2004
2Parole soppresse al comma 1 da art. 246, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole soppresse al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 60
 (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)
1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.
2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.
3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.
4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.
5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 247, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 6 da art. 247, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 25/2015
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 25/2015
Art. 61
 (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)
1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.
2. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.
3. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.
4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.
4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.
Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 13, L. R. 12/2003
2Parole soppresse al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 248, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 248, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 62
 (Rendicontazione del finanziamento)
1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 14, L. R. 12/2003
Art. 63
 (Adempimenti specifici)
1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>> e indichi la legge e l'entità del finanziamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l'1 gennaio 2000.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 64
 (Norme sulla sicurezza)
1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.
2. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i casi di revoca dell'incentivo, tenuto conto dell'entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell'amministrazione aggiudicatrice nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell'accertamento dei competenti organi di vigilanza.
Art. 64 bis
 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)
1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 29/2017