LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 56
 (Concessione del finanziamento a enti pubblici)
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all’articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall’ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 11, L. R. 12/2003
2Comma 5 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
3Comma 6 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2004
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1 bis, L. R. 15/2004
5Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 25/2005
6Integrata la disciplina del comma 6 bis da art. 7, comma 2, L. R. 25/2005
7Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 92, L. R. 22/2007
8Derogata la disciplina del comma 4 da art. 29, comma 2, L. R. 7/2008
9Comma 4 interpretato da art. 45, comma 1, L. R. 16/2008
10Comma 6 interpretato da art. 45, comma 2, L. R. 16/2008
11Comma 1 sostituito da art. 1, comma 5, lettera j), L. R. 11/2009
12Comma 2 sostituito da art. 1, comma 5, lettera k), L. R. 11/2009
13Comma 6 ter aggiunto da art. 1, comma 5, lettera l), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 66, L. R. 12/2009
15Integrata la disciplina del comma 1 da art. 63, comma 5, L. R. 23/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 1, L. R. 24/2009
16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 80, L. R. 14/2012
17Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera g), L. R. 27/2012
18Comma 6 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera h), L. R. 27/2012
19Comma 1 sostituito da art. 20, comma 3, L. R. 13/2014
20Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 4, L. R. 13/2014
21Comma 4 sostituito da art. 20, comma 5, L. R. 13/2014
22Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 13/2014
23Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 22, L. R. 15/2014
24La numerazione del comma 4 bis è stata erroneamente duplicata. Nelle more di un intervento legislativo risolutivo, entrambe le versioni risultano vigenti.
25Derogata la disciplina del comma 3 da art. 2, comma 80, L. R. 27/2014
26Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 4, lettera a), L. R. 25/2015
27Comma 2 sostituito da art. 7, comma 4, lettera b), L. R. 25/2015
28Parole soppresse al comma 6 bis da art. 7, comma 4, lettera c), L. R. 25/2015
29Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 33/2015
30Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 14, L. R. 33/2015
31Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016
32Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 12, lettera b), L. R. 24/2016
33Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 3, L. R. 25/2016
34Comma 4 sostituito da art. 4, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
35La numerazione del c. 4 bis, come aggiunto da art. 8, c. 22, L.R. 15/2014, è sostituita in c. 4 ter, come disposto dall'art. 4, c. 1, lett. e, punto 2) della L.R. 28/2018, con effetto dall'1/1/2019.
36Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2021 . Vedi quanto disposto dall'art. 4, c. 2, L.R. 16/2021.
37Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022. Si veda anche la disposizione dell'art. 4, c. 2, L.R. 23/2021.
38Parole sostituite al comma 4 bis da art. 5, comma 44, L. R. 13/2022
39Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 20, L. R. 15/2022
40Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
41Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 2/2024