LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 4
 (Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
a) libera concorrenza degli operatori;
b) omogeneità e trasparenza delle procedure;
c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;
d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;
e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;
f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;
g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;
h) nomina del responsabile unico del progetto.
(2)
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:
a) organizzazione della stazione appaltante;
b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;
c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi;
d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;
e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;
g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;
h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.
(1)
3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2006
2Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024