LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14

Disciplina organica dei lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/06/2002
Materia:
420.01 - Opere pubbliche

Art. 39
 (Controlli e vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'adozione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiustamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 242, comma 1, L. R. 26/2012
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 2/2024