LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Progetti e accordi di programma)
1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.
2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.
4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.>>.

2. Gli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si intendono riferiti all'articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1.
3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.
5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: <<Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture nell'ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le Province ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13 - ricorso al mercato finanziario>>.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.
2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<esterni>> sono aggiunte le parole <<, nonché per le spese generali di funzionamento>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4.
All'articolo 30 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

5. All'articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole <<al comma 8>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 8 e 8 bis>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".
7.
Dopo il capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è inserito il seguente:
<<Capo II bis
 Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 9 bis
1.L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.
2.L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.
3.La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti strumentali della Regione, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.
4.Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
5.I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.>>.

8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
(5)
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. All'articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le parole <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.
13. All'articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<economico>> sono inserite le parole <<, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero>>.
14.
All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 42 è sostituito dal seguente:
<<42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.>>.

15.
All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.>>.

16. All'articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2000, la parola <<non>> è abrogata.
17. All'articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo <<Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 23/2002
2Comma 11 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
3Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
5Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
6Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1. All'articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.

2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(5)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
8.
L'articolo 3 della legge regionale 10/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni trasferite agli Enti locali)
1. Salvo quanto disposto nel successivo titolo III, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti agli Enti locali è disposta dagli Enti locali medesimi nell'ambito della rispettiva potestà normativa, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali. I principi generali sono comunque fissati dallo Statuto dell'Ente locale, a cui debbono conformarsi i regolamenti e gli atti dell'Ente locale. Fino all'entrata in vigore delle discipline statutarie e regolamentari degli Enti locali, continuano a trovare applicazione, per ogni singolo Ente locale interessato, le norme di legge regionale.>>.

9. All'articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale.>>.
10. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all'anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.
11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda ovvero il Consorzio.
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
14 bis.  
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Comma 11 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
2Comma 14 interpretato da art. 1, comma 4, L. R. 4/2003
3Parole soppresse al comma 12 da art. 2, comma 2, L. R. 12/2003
4Comma 3 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
5Comma 5 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
6Comma 6 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
7Parole sostituite al comma 13 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
8Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 9/2009
9Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 22/2010
10Comma 14 bis aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 22/2010
11Integrata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 2, L. R. 14/1995 nel testo modificato da art. 12, comma 40, L. R. 22/2010
12Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera h), L. R. 19/2013
13Integrata la disciplina del comma 14 bis da art. 10, comma 22, L. R. 11/2011 nel testo modificato da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013
14Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
15Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
16Comma 14 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
17Comma 14 bis abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
Art. 4
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2.
All'articolo 3 della legge regionale 13/2000 il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.>>.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
3.
All'articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<<I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.>>.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero>>.
5. All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole <<la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
b) al comma 3, le parole <<la Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
c) al comma 4, le parole <<alla Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>;
d)   ( ABROGATA )
(2)
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole <<Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri>>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
2Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
Art. 6
 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)
1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
3. Alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b) all'articolo 36, comma 4, le parole <<i commi 4 e 5>> sono sostituite dalle parole <<i commi 4, 5 e 6>>;
c) all'articolo 49, comma 7, sono aggiunte infine le parole <<Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.>>;
d) all'articolo 50, comma 2, le parole <<lire 5 milioni/euro 2.582,28>> sono sostituite dalle parole <<5.000 euro >>;
e) all'articolo 52, commi 1 e 2, le parole <<lire 50 milioni/euro 25.822,84>> sono sostituite dalle parole <<30.000 euro>>;
f) all'articolo 55, comma 2, le parole <<lire 5 milioni/euro 2.582,28>> sono sostituite dalle parole <<5.000 euro>>;
g) all'articolo 56, comma 1, le parole <<lire 40.000/euro 20,66>> sono sostituite dalle parole <<50 euro>>;
h) all'articolo 56, comma 2, le parole <<lire 200.000/euro 103,29>> sono sostituite dalle parole <<250 euro>>;
i) all'articolo 57, comma 1, le parole <<lire 1.000.000/euro 516,46>> sono sostituite dalle parole <<1.000 euro>>.
(5)
4. A decorrere dall'1 gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro.
5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, nonché a riunioni e incontri propedeutici alle sedute stesse, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5 bis. Ai componenti della Commissione in carica all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, dalla data di nomina, il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 5 e nella misura ivi indicata.
6. 
( ABROGATO )
(1)
8. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9.
All'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, il primo comma, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1987, è sostituito dal seguente:
<<Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti.>>.

10. All'articolo 2 della legge regionale 63/1982, il secondo comma è abrogato.
11. All'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>> è inserita la parola <<anche>>.
12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento della parola <<anche>> prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>>.
13. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
15.
All'articolo 9 della legge regionale 3/2002, il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) del Friuli Venezia Giulia.>>.

16. All'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;>>.

Note:
1Comma 6 abrogato da art. 8, comma 67, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 25, L. R. 1/2004
3Comma 5 sostituito da art. 7, comma 77, L. R. 1/2005
4Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 78, L. R. 1/2005
5Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, c. 6, L.R. 7/2000.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Art. 7
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole <<in aziende prescelte>> dopo le parole <<per l'attuazione>>.
3.
All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4. All'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.
5.
All'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.>>.

6.
All'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
<<7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.>>.

7. 
( ABROGATO )
8.
All'articolo 8 della legge regionale 25/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 27, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile.>>.

9.
All'articolo 12 della legge regionale 25/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal Sindaco, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.>>.

10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;>>.

11. 
( ABROGATO )
(8)
12. 
( ABROGATO )
(5)
13. L'Amministrazione regionale continua ad attuare gli interventi creditizi di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, anche successivamente alla scadenza prevista dall'articolo 2, numero 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e modificata dall'articolo 12, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.
14.
All'articolo 3 della legge regionale 80/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1996, il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente:
<<Compete al Direttore del Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola, istituito presso la Direzione regionale dell'agricoltura, in conformità agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale, l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo.>>.

15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell'1 febbraio 2000.
16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.
17. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole <<emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172>> sono abrogate.
18. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole <<Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle parole <<Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1>>.
19.
All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
<<1 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 è disciplinata l'istituzione di apposita Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché di apposita Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale.
1 ter. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo e di certificazione d'impianto embrionale devono essere stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia. Per le sole stazioni di monta naturale bovina, i certificati d'intervento fecondativo possono essere distribuiti anche dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale.
1 quater. Il prezzo all'utenza dei certificati di cui al comma 1 ter deve essere stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione e successiva elaborazione dei dati degli interventi fecondativi o d'impianto embrionale.>>.

20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
22. Il laboratorio dell'ERSA è designato al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, e successive modifiche e integrazioni.
23. 
( ABROGATO )
(7)
24. L'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
2Derogata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
3Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4Derogata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
5Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
6Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 23 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 25/2017
8Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017
9Integrata la disciplina del comma 15 da art. 3, comma 1, L. R. 44/2017
10Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di commercio)
1. All'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, come modificato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 2/1992, al primo comma, lettera b), dopo le parole <<bilanci preventivi,>> sono inserite le parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche,>>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche>>.
3. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.>>.

4. All'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, il secondo comma è abrogato.
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. Ai fini del riordino del sistema fieristico regionale, l'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, trova applicazione anche nel Friuli Venezia Giulia.
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(6)
9. 
( ABROGATO )
(7)
10. 
( ABROGATO )
(8)
11. 
( ABROGATO )
(9)
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
(2)
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. All'articolo 7, comma 72, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole <<il 50 per cento>> sono sostituite dalle parole <<il 100 per cento>>.
25. 
( ABROGATO )
26. L'articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
2Comma 20 abrogato da art. 32, comma 2, L. R. 18/2003
3Parole sostituite al comma 30 da art. 44, comma 1, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina del comma 33 da art. 45, comma 1, L. R. 18/2003
5Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6Comma 8 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7Comma 9 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8Comma 10 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10Comma 12 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
11Comma 13 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
12Comma 14 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
14Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
15Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
18Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
19Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
20Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
23Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
24Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
27Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
28Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
29Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
30Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
31Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
32Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 (Disposizioni in materia di turismo)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. All'articolo 10 della legge regionale 2/2002, il comma 3 è abrogato.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(1)
6.
Dopo l'articolo 124 della legge regionale 2/2002, è inserito il seguente:
<<Art. 124 bis
 (Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

7. 
( ABROGATO )
8.
L'articolo 172 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 172
 (Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)
1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.>>.

9. 
( ABROGATO )
(6)
10. All'Allegato <<E>> - Sezione E2 - "Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici" della legge regionale 2/2002, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;>>.

11. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all'articolo 175 della legge regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo unico regionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell'anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
13. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di fondo sociale per i dipendenti regionali.
15. Le entrate derivanti dall'acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell'unità previsionale di base 3.7.1910 <<Introiti dalle Aziende di promozione turistica>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>>. Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è istituito <<per memoria>> il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>> riferito all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
16. 
( ABROGATO )
(3)
17. All'articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 66 è abrogato.
18. 
( ABROGATO )
(8)
19. All'articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le parole <<, compresa la prestazione della garanzia>>.
20. All'articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole <<comma 110>> sono sostituite dalle parole <<comma 111>>.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
7Comma 7 abrogato da art. 105, comma 4, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
8Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 36/2017
9A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 10
 (Disposizioni in materia di industria)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 3/2002, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono inserite le parole <<-Servizio dello sviluppo industriale->>.
3. Il capitolo 7919 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 12.1.62.1.289, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo per l'anno 2002, all'unità previsionale di base 12.5.62.1.1289 "Spese per l'albo dei consulenti peritali in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese correnti - con lo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, L.R. 47/1978.
Art. 11
 (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(9)
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11.
All'articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per la concessione del contributo, la Fondazione presenta alla Direzione regionale delle autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, specifica domanda corredata da:
a) bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda;
b) bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e situazione contabile, di competenza e di cassa, dello stesso esercizio alla medesima data;
c) relazione tecnica illustrativa delle iniziative programmate con riferimento alle finalità del contributo regionale e relativo preventivo analitico di spesa, debitamente certificati da professionisti competenti nelle materie oggetto delle iniziative.>>.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all'unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 <<Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d'investimento.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 6 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
7Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
8 Comma 6 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
9Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO III
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 12
 (Disposizioni in materia di sanità)
1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale.
3. La costituzione degli enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 422/1998;
b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali;
c) fissare limiti percentuali alla partecipazione di soggetti privati in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale o del patrimonio;
d) prevedere, nel caso di società di capitali, forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale detenuta dai soggetti pubblici;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, avendo cura di escludere, in particolare, il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle società stesse, per la fornitura di opere e servizi connessi alla cura e all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di scioglimento di pronta attuazione in caso di mancato raggiungimento, nel termine di tre anni, degli scopi sociali e del pareggio di bilancio. Tale termine può essere prorogato soltanto una volta, per lo stesso periodo di tempo, su richiesta motivata dell'Azienda sanitaria regionale detentrice della maggioranza assoluta del capitale sociale.
(4)
4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all'Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già previste nelle linee di programmazione regionale e aziendale riferite agli anni 2000 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, che sono valutate non più coerenti con le linee di programmazione regionale e aziendale; contestualmente sono indicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. L'Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi.
5. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 4, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 4, sono revocati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure concernenti il bilancio di esercizio di tali enti e le verifiche di competenza della Regione.
8. 
( ABROGATO )
(9)
9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 33, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le Aziende per i servizi sanitari regionali, in alternativa alla realizzazione diretta delle strutture destinate a residenze sanitarie assistenziali, possono stipulare con soggetti privati, che intendono realizzare e gestire analoghe strutture, accordi preliminari al convenzionamento, tenendo conto del fabbisogno di posti - letto determinato nel rispettivo ambito territoriale e a condizione che dette strutture abbiano i requisiti funzionali e organizzativi prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale.
10. L'individuazione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi di cui al comma 9 avviene mediante procedimenti a evidenza pubblica.
11. Il capitolo 4858 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 2.050.000 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 all'unità previsionale di base 7.2.41.2.226, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo di 2.050.000 euro per l'anno 2002.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore degli ospiti non autosufficienti di strutture residenziali protette incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, ottavo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31/1984, e facenti capo a istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/1997, anche agli ospiti adulti delle stesse che, pur non avendo il requisito d'età di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997, soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) non autosufficienza certificata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10;
b) presenza di patologie cronico-degenerative o malattie ereditarie o esiti disabilitanti da incidenti o eventi acuti pregressi;
c) ammissione alla struttura residenziale protetta a seguito di valutazione dell'Unità di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998, che deve aver esperito ogni altra possibile soluzione per l'interessato, sia di tipo domiciliare che residenziale.
13. 
( ABROGATO )
14. Le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), hanno effetto dall'1 gennaio 2003. Fino alla nomina dei nuovi Collegi, le funzioni di competenza sono svolte dai Collegi sindacali costituiti ai sensi della normativa vigente.
15. All'articolo 5 della legge regionale 3/2002, il comma 9 è abrogato.
16. È istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.
17. La Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;
b) dieci esperti in materia diabetologica designati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali;
c) tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime;
d) due funzionari della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
e) un funzionario dell'Agenzia regionale della sanità;
e bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'associazione medesima.
18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.
18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.
19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22.
All'articolo 1 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
<<23 bis. Limitatamente agli immobili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari, i Comuni sul cui territorio sono situati i beni oggetto del trasferimento possono esercitare diritto di prelazione ai fini dell'acquisto oppure, subordinatamente all'utilizzo per finalità socio-assistenziali, ai fini della concessione in comodato d'uso. Il diritto di prelazione si esercita mediante l'approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera di cui al comma 24, si dispone di procedere all'acquisto dell'immobile o al suo utilizzo per finalità esclusivamente socio-assistenziali.>>.

Note:
1Parole aggiunte al comma 17 da art. 13, comma 1, L. R. 21/2005
2Parole sostituite al comma 17 da art. 13, comma 1, L. R. 21/2005
3Comma 18 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 21/2005
4Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 38, L. R. 22/2010
5Lettera b) del comma 13 abrogata da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
6Lettera c) del comma 13 abrogata da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
7Lettera d) del comma 13 abrogata da art. 56, comma 1, lettera q), L. R. 17/2014
8Comma 13 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 1, L.R. 8/2001.
9Comma 8 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione)
1. In attuazione dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall'1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all'articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.
3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l'1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l'1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dell'Assemblea delle Autonomie locali, di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, anche in riferimento alle quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscosse nel territorio regionale e devolute a Province e Comuni dalla legge finanziaria regionale a decorrere dall'anno 2003.
3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi.
4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.
5. A decorrere dall'1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino all'esercizio 2002, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2003, all'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2000, il comma 3 è abrogato.
7. 
( ABROGATO )
8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002, sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali enti presentano le istanze di finanziamento per l'anno 2002, corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, dopo le parole: <<senza fini di lucro>> sono inserite le seguenti: <<e Province>>.
10. Fino all'adozione delle disposizioni regionali previste dall'articolo 11 della legge 328/2000, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In attesa dell'adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l'individuazione di standard qualitativi uniformi per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private, l'Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale, contributi commisurati al numero dei bambini accolti.
12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi.
13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altresì determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità.
14. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sull'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, promuove iniziative rivolte alla rilevazione e al monitoraggio delle strutture operanti in ambito pubblico e privato e all'analisi delle caratteristiche dei servizi offerti.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione <<Contributi a soggetti privati senza finalità di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido>> e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
16. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 54, L. R. 1/2003
2Parole soppresse al comma 11 da art. 3, comma 17, L. R. 15/2005
3Abrogati i commi 23, 24 e 25 da art. 35, comma 1, L.R. 5/2005. Le disposizioni di cui ai citati commi continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di approvazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, come stabilito dall'art. 5, comma 22, L.R. 15/2005.
4Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
5Comma 12 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
6Comma 13 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
7Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8Comma 15 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
9Comma 16 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
10Comma 7 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
11Comma 17 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
12Il comma 11 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
13Abrogate parole al comma 11, per effetto della reviviscenza del comma 17 dell'art. 3, L.R. 15/2005 ad opera dell'art. 21, comma 15, L.R. 19/2006. La soppressione delle parole in questione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, comma 18, L.R. 19/2006.
14Il comma 12 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
15Il comma 13 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
16Il comma 14 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
17Il comma 15 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
18Il comma 16 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 4, L. R. 23/2012
20Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 5, L. R. 23/2012
21Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 6, L. R. 23/2012
22Comma 18 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
23Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
24Comma 20 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
25Comma 21 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
26Comma 22 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
27Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015
Art. 14
 (Disposizioni in materia di corregionali all'estero, istruzione e cultura)
1. All'articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale 23/2001, le parole: <<che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia>> e le parole: << e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative>> sono soppresse.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l'inserimento dopo le parole: <<che frequentino corsi>> delle seguenti: <<di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o>>.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(6)
6. All'articolo 7, comma 17, della legge regionale 3/2002, le parole: <<la sistemazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il completamento>> e la parola: <<della>> è sostituita dalle parole: <<del convitto annesso alla>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: <<la sistemazione>> con le seguenti: <<il completamento>> e la parola: << della>> con le parole: <<del convitto annesso alla>>.
8. All'articolo 16 della legge regionale 3/1998, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: <<pura ed applicata>> sono soppresse;
b)
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<<3. Ai fini dell'istruttoria e della selezione dei progetti da finanziare, l'Amministrazione regionale si avvale dell'operato di una Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura.
3 bis. La Commissione, presieduta dall'Assessore all'istruzione e cultura o da suo delegato, è composta da:
a) cinque esperti di alta qualificazione scientifica, comprendenti almeno tre nominativi presentati, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e dalla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;
b) quattro esperti nel campo della ricerca applicata ai processi produttivi, scelti nell'ambito di liste di candidati di uguale numero presentate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.

3 ter. La Commissione è nominata per la durata massima di un anno. I suoi componenti possono essere confermati per non più di due anni. È comunque assicurato alla scadenza il rinnovo parziale della composizione per almeno un terzo dei componenti.>>.

9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 
( ABROGATO )
(2)
11. 
( ABROGATO )
(3)
12.
All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 82, della legge regionale 4/2001, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. A decorrere dall'esercizio 2001 il limite di cui al comma 10 è elevato all'85 per cento con riferimento agli enti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica e agli istituti di studi e ricerche nel settore della storiografia.>>.

13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l'anno 2002 rispettivamente dall'articolo 5, comma 88, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dall'articolo 6, comma 83, della legge regionale 4/2001, e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993, e di cui all'articolo 5, comma 19, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, si intendono destinate all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese sostenute per l'attività istituzionale relativa alla stagione 2001-2002 e comunque fino al 30 giugno 2002, nonché alla Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese per l'avvio e lo sviluppo della propria attività istituzionale.
14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.
15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/2001, è utilizzabile altresì per interventi di manutenzione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento e per azioni di valorizzazione dello stesso.
16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole: <<nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento>>.
17.
All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, i commi 66, 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:
<<66. Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, l'Amministrazione regionale promuove, di concerto con le Amministrazioni provinciali competenti per i territori delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, l'istituzione di un apposito organismo, aperto alla partecipazione degli enti locali e di altre istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, avente le seguenti fondamentali finalità:
a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana;
c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta regionale;
d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle istituzioni aderenti;
e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana;
f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati.
67. L'adesione della Regione all'organismo di cui al comma 66 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto recepisca espressamente le finalità indicate al comma 66;
b) che nel Consiglio di amministrazione dell'organismo siano rappresentate paritariamente la Regione e le Province dei territori interessati e che alla Regione sia riservata la designazione del Presidente;
c) che l'organismo si doti di un organo di direzione scientifica ampiamente rappresentativo delle diverse realtà scientifiche e culturali che operano attivamente per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana.
68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.>>.

18. Il finanziamento degli oneri relativi all'attività dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: <<Finanziamento dell'attività dell'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana>>.
19. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, agli oneri relativi al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996, come modificato dall'articolo 124, comma 6, della legge regionale 13/1998, ivi compresa l'indennità di funzione del Presidente del Comitato scientifico di cui all'articolo 22, comma 3, della medesima legge regionale 15/1996, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
2Comma 10 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera o), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 5 abrogato da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 15
 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
3. L'assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni si applicano altresì alle controversie promosse nei confronti dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, e successive modificazioni;
b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.
5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
6. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l'acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986, sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.
9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per la ripetizione delle domande previste dall'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 12, primo comma, della legge regionale 2/1982, nonché dall'articolo 54 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 26/1988, da parte dei successori per causa di morte.
10. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell'Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione.
11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l'Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l'invio della dichiarazione, promuove d'ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.
12. All'articolo 14, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole: <<Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici>>.
13. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 13/2000, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità all'articolo 14, comma 13, della medesima legge regionale 13/2000, come modificato dal comma 12 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
14. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza dal contributo per la mancata ripresa dell'attività produttiva, anche diversa da quella esercitata alla data degli eventi sismici, nelle unità immobiliari non alloggiative inserite negli edifici a uso misto rimaste inultimate alla scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori. Rimane ferma l'applicazione alle predette unità immobiliari delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modificazioni, per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dalla concessione edilizia, con facoltà per gli interessati di documentare le spese sostenute per l'intervento assistito da contributo con perizia di stima asseverata.
15. Negli edifici considerati al comma 14, l'eventuale redistribuzione in corso d'opera degli alloggi e delle unità immobiliari con altre destinazioni non realizza un mutamento della destinazione d'uso in contrasto con il vincolo quinquennale stabilito dall'articolo 38 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 37/1993, nonché dall'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 48/1991, ancorché le unità non alloggiative appartengano a una diversa categoria urbanistica rispetto a quella originaria.
16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della legge regionale 7/2000, la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall'erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall'autorità concedente.
17. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 26/1988, possono essere concessi anche a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato progressivamente la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici parte in qualità di eredi e per l'altra parte per atto tra vivi dagli altri coeredi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 trovano applicazione limitatamente ai soggetti che abbiano presentato i progetti esecutivi degli interventi di riparazione degli edifici acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche oltre i termini utili fissati dall'articolo 34 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 40/1996, purché alla data del 30 giugno 1999 i progetti stessi siano stati esaminati dai competenti uffici della Segreteria generale straordinaria e sia stato emesso il relativo parere.
19.
All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, dopo il comma 65 è inserito il seguente:
<<65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell'esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge.>>.

20. Le domande presentate nell'esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2002, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990. A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
21. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990, a decorrere dall'esercizio 2002 gli interventi riguardanti gli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che si trovino in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, hanno priorità assoluta di finanziamento rispetto a qualsiasi altro intervento previsto dalla medesima legge regionale 30/1988.
22. All'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto>>.
23. I provvedimenti di concessione eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 37/1993, come modificato dal comma 22 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
24. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 81 della legge regionale 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità e i limiti di cui al comma 25.
25. La riapertura dei termini di cui al comma 24 è limitata ai proprietari degli edifici fatti oggetto di intervento pubblico ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986, che abbiano segnalato i fenomeni di infiltrazione d'acqua entro il 31 dicembre 1995.
26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
27. All'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 40/1996, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.>>.
28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni non siano pervenuti, per cause non dipendenti dalla loro volontà, alla stipula definitiva dell'atto di acquisto dell'alloggio in questione, possono optare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità di autorizzazione personale, per l'assegnazione alternativa, anche in un comune diverso da quello ove è maturato il diritto, di una delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, che si trovano nelle condizioni descritte dall'articolo 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, per ragioni economiche dovute all'insufficienza dei finanziamenti ricevuti o per ragioni tecnico-funzionali connesse alla consistenza e alle caratteristiche distributive degli edifici in rapporto agli standard e ai requisiti dell'edilizia residenziale pubblica.
30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all'articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 50/1990, i Comuni indicati al comma 29 sono autorizzati, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, ad alienare, anche eventualmente modificandone la destinazione d'uso, quelle porzioni di edificio, oggetto d'intervento, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non essere state ancora completate per le ragioni anzidette.
31. L'autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l'obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.
32. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 55/1986, successivamente riconfermate, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993, sono considerate utili ai fini del conseguimento dei contributi di cui all'articolo 48 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché l'alloggio in cui risiedeva il richiedente al 6 maggio 1976 non risulti disponibile per effetto di pignoramento ancorché non sia stato posto in demolizione.
33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.
34. Al comma 18 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2000, le parole: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2),>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma>>.
35. All'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
<<3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;>>.

36. All'articolo 4, comma 64, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: <<l'adeguamento strutturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il restauro, la conservazione e la messa a norma>>.
37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 e successive modificazioni non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l'assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976.
38. Nell'ipotesi di cui al comma 37 il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato nella nuova concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione delle opere medesime.
39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, nei casi indicati al comma 37, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.
41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998.
44. In deroga all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi.
45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
46. 
( ABROGATO )
(4)
47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificata dalla legge 357/1964, il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale è erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.
48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, disposto dall'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita anche la validità dei provvedimenti amministrativi comunali aventi valenza edilizia di tipo concessorio o autorizzatorio.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005
2Derogata la disciplina del comma 8 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005
3Integrata la disciplina del comma 20 da art. 13, comma 1, L. R. 24/2005
4Comma 46 abrogato da art. 4, comma 74, L. R. 22/2007
Art. 16
 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)
1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.
2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni.
7. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata.
8. 
( ABROGATO )
(5)
9. 
( ABROGATO )
(6)
10. 
( ABROGATO )
(7)
11. 
( ABROGATO )
(8)
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85 della legge regionale 75/1982, l'applicazione dell'articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall'articolo 81 della legge regionale 13/1998, non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.
14. 
( ABROGATO )
(9)
15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell'articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo articolo 65, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.
16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/1996, al primo comma, lettera c), dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito>>;
b) al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
<<e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.>>;

c)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
 <<Destinazione delle anticipazioni e dei contributi>>;

d) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: <<le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>> e la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>>;
e) al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole <<La concessione di anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>;
f)
la rubrica dell'articolo 4, come modificato dall'articolo 23, quinto comma, della legge regionale 18/1986, è sostituita dalla seguente:
 <<Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni>>;

g)
dopo il secondo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.>>;

h) al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>;
i) al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: <<Le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>, la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>> e dopo le parole: <<in tal caso>> sono inserite le seguenti: <<le anticipazioni>>;
l) al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: <<concedere anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e contributi>>;
m) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: <<quantificazione delle anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>.
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, sono aggiunte, in fine, le parole: <<prima dell'indizione della licitazione privata>>.
20. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: <<del progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'offerta>>.
21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, intervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l'insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realizzazione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell'immobile o di arredi e attrezzature, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento.
22. Le disposizioni previste dal comma 21 trovano applicazione anche per gli interventi già finanziati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
23. I finanziamenti eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di interventi nelle zone terremotate in conformità alle disposizioni del comma 21 sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché in difetto dell'istanza specifica di cui al medesimo comma 21.
24. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 48, la parola: <<istituzionali>> è sostituita dalle seguenti: <<di interesse pubblico>>.
25. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, prorogato con l'articolo 96, comma 3, della legge regionale 13/1998, è fissato in sei anni a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13/1998.
26. All'articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.
27. All'articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002, le parole: <<Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio tecnico regionale>>.
28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 <<Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 21 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
2Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
3Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
4Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 79, L. R. 1/2003
5Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
6Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
7Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
9Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
10Comma 17 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004
11Comma 18 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004
12Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
13Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
14Comma 5 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
15Parole aggiunte al comma 21 da art. 4, comma 8, L. R. 5/2013
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 18
 (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. 
( ABROGATO )
(7)
3. 
( ABROGATO )
(8)
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000, non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati.
7. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, le parole: <<sino al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 31 dicembre 2002>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: <<nonché per l'acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali>>.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono demandate alla Direzione regionale dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le attività di controllo.
10. 
( ABROGATO )
(2)
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, a concedere ai Comuni di Arta Terme, Paluzza, Zuglio e Ovaro, ricompresi nel progetto approvato, contributi determinati proporzionalmente in ragione della differenza tra il costo delle opere e l'ammontare dei corrispondenti mutui che saranno concessi ai Comuni medesimi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 bis a 5 quinquies, della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 144/1999, e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 129, di riparto dei fondi.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all' articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell' articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ).
26. Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti.
c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.
26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999.
27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999.
28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al fine di consentire il completamento dei lavori nei tempi richiesti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di finanziamento, le stazioni appaltanti, che operano in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, o dell'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono autorizzate a definire gli eventuali contenziosi con le imprese aggiudicatarie con apposite transazioni, il cui oggetto può prevedere pure la continuazione dei lavori sulla base di progetto comprendente varianti eccedenti il limite di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modificazioni, rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.
35. 
( ABROGATO )
(3)
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le parole: <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.
39. All'articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.>>.
40.
All'articolo 29 della legge regionale 42/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'incarico di Direttore è conferito, in relazione all'attività da svolgere, applicando le modalità di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

41. I commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono abrogati.
Note:
1Parole sostituite al comma 26 da art. 18, comma 5, L. R. 12/2003
2Comma 10 abrogato da art. 23, comma 2, L. R. 15/2004
3Comma 35 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
4Parole aggiunte al comma 26 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2006
5Comma 26 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 7/2006
6Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9Parole aggiunte al comma 29 da art. 22, comma 1, L. R. 16/2008
10Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 37 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 31 abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
13Lettera c ter) del comma 26 aggiunta da art. 24, comma 1, L. R. 6/2011
14Comma 25 sostituito da art. 179, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
15Parole sostituite al comma 26 da art. 179, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 26/2012
16Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
17Lettera b) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
18Lettera c) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
19Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015
20Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015
21Comma 16 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
22Comma 15 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
23Comma 16 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016 . Peraltro il comma era già stato abrogato dall'art. 7, c. 9, L.R. 33/2015, in qualità di modificante dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986.
24Comma 17 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
25Comma 18 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
26Comma 19 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
27Comma 11 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
28Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
29Comma 13 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
30Comma 20 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
31Comma 21 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
32Comma 22 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
33Comma 36 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
34Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
35Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
36Comma 29 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
37Comma 30 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
38Comma 33 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
39Comma 32 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19
 (Disposizioni in materia di foreste)
1. 
( ABROGATO )
(8)
2. 
( ABROGATO )
(9)
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
(2)
8. 
( ABROGATO )
(3)
9. 
( ABROGATO )
(4)
10. 
( ABROGATO )
(5)
11. 
( ABROGATO )
(6)
12. 
( ABROGATO )
(7)
13. All'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito regolamento.>>.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
3Comma 8 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4Comma 9 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5Comma 10 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6Comma 11 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
7Comma 12 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
8Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.