LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Art. 7
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole <<in aziende prescelte>> dopo le parole <<per l'attuazione>>.
3.
All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4. All'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.
5.
All'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
<<4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario, e successive modifiche e integrazioni, e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.>>.

6.
All'articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
<<7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto. La presente disposizione non si applica alle produzioni vinicole.>>.

7. 
( ABROGATO )
8.
All'articolo 8 della legge regionale 25/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 27, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile.>>.

9.
All'articolo 12 della legge regionale 25/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività agrituristica è sospesa dal Sindaco, per un periodo che va da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni di apertura utili autorizzati, per la violazione degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.>>.

10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;>>.

11. 
( ABROGATO )
(8)
12. 
( ABROGATO )
(5)
13. L'Amministrazione regionale continua ad attuare gli interventi creditizi di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, anche successivamente alla scadenza prevista dall'articolo 2, numero 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e modificata dall'articolo 12, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.
14.
All'articolo 3 della legge regionale 80/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1996, il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente:
<<Compete al Direttore del Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola, istituito presso la Direzione regionale dell'agricoltura, in conformità agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale, l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo.>>.

15. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all'insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo" (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell'1 febbraio 2000.
16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.
17. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole <<emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172>> sono abrogate.
18. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole <<Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle parole <<Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1>>.
19.
All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
<<1 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 è disciplinata l'istituzione di apposita Commissione regionale per l'approvazione dei cavalli e asini stalloni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché di apposita Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale.
1 ter. I moduli di certificazione d'intervento fecondativo e di certificazione d'impianto embrionale devono essere stampati e distribuiti dall'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia. Per le sole stazioni di monta naturale bovina, i certificati d'intervento fecondativo possono essere distribuiti anche dall'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale.
1 quater. Il prezzo all'utenza dei certificati di cui al comma 1 ter deve essere stabilito con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione e successiva elaborazione dei dati degli interventi fecondativi o d'impianto embrionale.>>.

20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
22. Il laboratorio dell'ERSA è designato al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, e successive modifiche e integrazioni.
23. 
( ABROGATO )
(7)
24. L'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
2Derogata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
3Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4Derogata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
5Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
6Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 23 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 25/2017
8Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017
9Integrata la disciplina del comma 15 da art. 3, comma 1, L. R. 44/2017
10Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di commercio)
1. All'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, come modificato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 2/1992, al primo comma, lettera b), dopo le parole <<bilanci preventivi,>> sono inserite le parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche,>>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche>>.
3. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.>>.

4. All'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, il secondo comma è abrogato.
5. 
( ABROGATO )
(1)
6. Ai fini del riordino del sistema fieristico regionale, l'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, trova applicazione anche nel Friuli Venezia Giulia.
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(6)
9. 
( ABROGATO )
(7)
10. 
( ABROGATO )
(8)
11. 
( ABROGATO )
(9)
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
(2)
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. All'articolo 7, comma 72, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole <<il 50 per cento>> sono sostituite dalle parole <<il 100 per cento>>.
25. 
( ABROGATO )
26. L'articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. 
( ABROGATO )
30. 
( ABROGATO )
31. 
( ABROGATO )
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
2Comma 20 abrogato da art. 32, comma 2, L. R. 18/2003
3Parole sostituite al comma 30 da art. 44, comma 1, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina del comma 33 da art. 45, comma 1, L. R. 18/2003
5Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6Comma 8 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7Comma 9 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8Comma 10 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10Comma 12 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
11Comma 13 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
12Comma 14 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
14Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
15Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
18Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
19Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
20Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
23Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
24Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
27Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
28Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
29Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
30Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
31Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
32Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 (Disposizioni in materia di turismo)
1. 
( ABROGATO )
(2)
2. All'articolo 10 della legge regionale 2/2002, il comma 3 è abrogato.
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. 
( ABROGATO )
(1)
6.
Dopo l'articolo 124 della legge regionale 2/2002, è inserito il seguente:
<<Art. 124 bis
 (Finanziamenti a favore del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia per iniziative dirette a incrementare attività escursionistiche e alpinistiche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli Venezia Giulia finanziamenti per attività volte a favorire l'incremento delle attività escursionistiche e alpinistiche attraverso corsi di avviamento e perfezionamento all'alpinismo e allo sci alpinismo.
2. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.>>.

7. 
( ABROGATO )
8.
L'articolo 172 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 172
 (Soppressione dell'Azienda regionale per la promozione turistica)
1. L'Azienda regionale per la promozione turistica, di seguito denominata Azienda regionale, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, è soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003.
2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato il commissario straordinario dell'Azienda regionale nella persona del suo Presidente pro-tempore, il quale si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi di indirizzo politico dell'Azienda regionale con pienezza di poteri. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina.
3. Il commissario esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per la gestione fino all'avvenuta soppressione dell'Azienda regionale, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il personale dell'Azienda regionale è messo a disposizione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, che attiva le procedure di mobilità, favorendo, nell'assegnazione di detto personale, le esigenze del settore turistico.
5. Il commissario straordinario si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, della collaborazione della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.>>.

9. 
( ABROGATO )
(6)
10. All'Allegato <<E>> - Sezione E2 - "Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici" della legge regionale 2/2002, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;>>.

11. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all'articolo 175 della legge regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo unico regionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell'anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
13. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di fondo sociale per i dipendenti regionali.
15. Le entrate derivanti dall'acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell'unità previsionale di base 3.7.1910 <<Introiti dalle Aziende di promozione turistica>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>>. Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è istituito <<per memoria>> il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>> riferito all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
16. 
( ABROGATO )
(3)
17. All'articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 66 è abrogato.
18. 
( ABROGATO )
(8)
19. All'articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le parole <<, compresa la prestazione della garanzia>>.
20. All'articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole <<comma 110>> sono sostituite dalle parole <<comma 111>>.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
7Comma 7 abrogato da art. 105, comma 4, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
8Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 36/2017
9A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 10
 (Disposizioni in materia di industria)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 3/2002, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono inserite le parole <<-Servizio dello sviluppo industriale->>.
3. Il capitolo 7919 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 12.1.62.1.289, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo per l'anno 2002, all'unità previsionale di base 12.5.62.1.1289 "Spese per l'albo dei consulenti peritali in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese correnti - con lo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, L.R. 47/1978.
Art. 11
 (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(6)
7. 
( ABROGATO )
(5)
8. 
( ABROGATO )
(9)
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11.
All'articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Per la concessione del contributo, la Fondazione presenta alla Direzione regionale delle autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, specifica domanda corredata da:
a) bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda;
b) bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda e situazione contabile, di competenza e di cassa, dello stesso esercizio alla medesima data;
c) relazione tecnica illustrativa delle iniziative programmate con riferimento alle finalità del contributo regionale e relativo preventivo analitico di spesa, debitamente certificati da professionisti competenti nelle materie oggetto delle iniziative.>>.

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all'unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 <<Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d'investimento.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6Comma 6 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
7Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
8 Comma 6 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
9Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010