LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
3. L'assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni si applicano altresì alle controversie promosse nei confronti dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, e successive modificazioni;
b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.
5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
6. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l'acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986, sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.
9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per la ripetizione delle domande previste dall'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 12, primo comma, della legge regionale 2/1982, nonché dall'articolo 54 della legge regionale 35/1979, come modificato dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 26/1988, da parte dei successori per causa di morte.
10. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell'Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione.
11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l'Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l'invio della dichiarazione, promuove d'ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.
12. All'articolo 14, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole: <<Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici>>.
13. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 13/2000, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità all'articolo 14, comma 13, della medesima legge regionale 13/2000, come modificato dal comma 12 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
14. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza dal contributo per la mancata ripresa dell'attività produttiva, anche diversa da quella esercitata alla data degli eventi sismici, nelle unità immobiliari non alloggiative inserite negli edifici a uso misto rimaste inultimate alla scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori. Rimane ferma l'applicazione alle predette unità immobiliari delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modificazioni, per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dalla concessione edilizia, con facoltà per gli interessati di documentare le spese sostenute per l'intervento assistito da contributo con perizia di stima asseverata.
15. Negli edifici considerati al comma 14, l'eventuale redistribuzione in corso d'opera degli alloggi e delle unità immobiliari con altre destinazioni non realizza un mutamento della destinazione d'uso in contrasto con il vincolo quinquennale stabilito dall'articolo 38 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 37/1993, nonché dall'articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 48/1991, ancorché le unità non alloggiative appartengano a una diversa categoria urbanistica rispetto a quella originaria.
16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della legge regionale 7/2000, la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall'erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall'autorità concedente.
17. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 26/1988, possono essere concessi anche a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato progressivamente la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici parte in qualità di eredi e per l'altra parte per atto tra vivi dagli altri coeredi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 trovano applicazione limitatamente ai soggetti che abbiano presentato i progetti esecutivi degli interventi di riparazione degli edifici acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, anche oltre i termini utili fissati dall'articolo 34 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 40/1996, purché alla data del 30 giugno 1999 i progetti stessi siano stati esaminati dai competenti uffici della Segreteria generale straordinaria e sia stato emesso il relativo parere.
19.
All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, dopo il comma 65 è inserito il seguente:
<<65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell'esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge.>>.

20. Le domande presentate nell'esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2002, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990. A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
21. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990, a decorrere dall'esercizio 2002 gli interventi riguardanti gli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che si trovino in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, hanno priorità assoluta di finanziamento rispetto a qualsiasi altro intervento previsto dalla medesima legge regionale 30/1988.
22. All'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto>>.
23. I provvedimenti di concessione eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 37/1993, come modificato dal comma 22 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
24. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 81 della legge regionale 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità e i limiti di cui al comma 25.
25. La riapertura dei termini di cui al comma 24 è limitata ai proprietari degli edifici fatti oggetto di intervento pubblico ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986, che abbiano segnalato i fenomeni di infiltrazione d'acqua entro il 31 dicembre 1995.
26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
27. All'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 40/1996, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.>>.
28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni non siano pervenuti, per cause non dipendenti dalla loro volontà, alla stipula definitiva dell'atto di acquisto dell'alloggio in questione, possono optare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità di autorizzazione personale, per l'assegnazione alternativa, anche in un comune diverso da quello ove è maturato il diritto, di una delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, che si trovano nelle condizioni descritte dall'articolo 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, per ragioni economiche dovute all'insufficienza dei finanziamenti ricevuti o per ragioni tecnico-funzionali connesse alla consistenza e alle caratteristiche distributive degli edifici in rapporto agli standard e ai requisiti dell'edilizia residenziale pubblica.
30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all'articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 50/1990, i Comuni indicati al comma 29 sono autorizzati, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, ad alienare, anche eventualmente modificandone la destinazione d'uso, quelle porzioni di edificio, oggetto d'intervento, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non essere state ancora completate per le ragioni anzidette.
31. L'autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l'obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.
32. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 55/1986, successivamente riconfermate, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993, sono considerate utili ai fini del conseguimento dei contributi di cui all'articolo 48 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché l'alloggio in cui risiedeva il richiedente al 6 maggio 1976 non risulti disponibile per effetto di pignoramento ancorché non sia stato posto in demolizione.
33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.
34. Al comma 18 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2000, le parole: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2),>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma>>.
35. All'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
<<3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;>>.

36. All'articolo 4, comma 64, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: <<l'adeguamento strutturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il restauro, la conservazione e la messa a norma>>.
37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 e successive modificazioni non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l'assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976.
38. Nell'ipotesi di cui al comma 37 il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato nella nuova concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione delle opere medesime.
39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, nei casi indicati al comma 37, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.
41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998.
44. In deroga all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi.
45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
46. 
( ABROGATO )
(4)
47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificata dalla legge 357/1964, il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale è erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.
48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, disposto dall'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita anche la validità dei provvedimenti amministrativi comunali aventi valenza edilizia di tipo concessorio o autorizzatorio.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005
2Derogata la disciplina del comma 8 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005
3Integrata la disciplina del comma 20 da art. 13, comma 1, L. R. 24/2005
4Comma 46 abrogato da art. 4, comma 74, L. R. 22/2007