LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 10
 (Disposizioni in materia di industria)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 3/2002, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono inserite le parole <<-Servizio dello sviluppo industriale->>.
3. Il capitolo 7919 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 12.1.62.1.289, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo per l'anno 2002, all'unità previsionale di base 12.5.62.1.1289 "Spese per l'albo dei consulenti peritali in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica" che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese correnti - con lo stanziamento di 46.500 euro per l'anno 2002.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, L.R. 47/1978.