LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/05/2002
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Progetti e accordi di programma)
1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.
2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.
4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.>>.

2. Gli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si intendono riferiti all'articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1.
3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.
5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: <<Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture nell'ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le Province ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 maggio 2002, n. 13 - ricorso al mercato finanziario>>.