LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO XII
 Formazione e occupazione
Art. 65
 (Formazione per la nuova imprenditorialità)
1. L'Amministrazione regionale promuove, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale, anche individualizzati, da realizzarsi a favore di soggetti non imprenditori che intendano avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendano divenire titolari di un'impresa artigiana esistente.
2. Tali progetti possono essere realizzati in collaborazione con le botteghe scuola, con imprese operanti nel settore da almeno cinque anni e con l'impresa di cui il soggetto intende diventare titolare.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 66
 (Informazioni, orientamento e animazione)
1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.
2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:
a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.
3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.
3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Articolo abrogato da art. 66, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 68 bis
 (Interventi a sostegno dell'EBIART)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART) finanziamenti ad integrazione delle risorse destinate al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi e i loro dipendenti.
2. Con apposito regolamento sono disciplinati modalità e criteri per l'assegnazione, anche in via anticipata, dei finanziamenti di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 1/2003 con effetto dall'1/1/2003.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 12, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 60, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.