LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 41
 (Tipologia di incentivi)
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale concede gli incentivi di seguito indicati:
a) finanziamenti per sostenere gli investimenti aziendali;
b) finanziamenti per l'acquisizione di servizi reali;
b bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;
c)   ( ABROGATA )
d) incentivi per la formazione imprenditoriale e professionale;
e) incentivi per favorire l'occupazione;
f) incentivi per progetti speciali di sviluppo.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
2Vedi la disciplina transitoria della lettera c) del comma 1, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 47, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 42
 (Soggetti beneficiari)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 41 sono concessi alle imprese, ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'A.I.A. e che rientrino nelle definizioni di microimpresa, piccola o media impresa come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000 .
2. L'individuazione delle imprese rientranti nei settori esclusi e delle imprese in difficoltà è demandata alla disciplina regolamentare, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta la revoca del medesimo, né la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Ai sensi dell' articolo 31, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono ammissibili a finanziamento gli acquisti di beni immobili di proprietà o realizzati dai consorzi e società consortili di cui all'articolo 12, da parte di soci dei consorzi e delle società consortili stesse.
5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.
Note:
1Comma 6 bis aggiunto da art. 21, comma 16, L. R. 12/2003
2Comma 6 bis interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 18/2004
3Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 5 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 4/2014
5Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, L. R. 19/2015
6Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017
Art. 42 bis
 (Aiuti alle imprese di nuova costituzione)
1. Le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola <<de minimis>> per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi l'iscrizione all'A.I.A..
2.  
( ABROGATO )
Note:
1Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 10, L. R. 6/2013
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, L. R. 10/2014
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 47, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
4Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 26, L. R. 2/2012
6Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 44
 (Modalità e misure d'intervento)
1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
1 bis. I contributi per gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente
2.  
( ABROGATO )
2 bis. Per la rendicontazione della spesa i beneficiari degli incentivi presentano la documentazione di spesa in originale ovvero in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo e corredata di una dichiarazione del beneficiario che ne attesti la corrispondenza alla documentazione originale. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali ove sia stata prodotta documentazione di spesa in copia.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 4/2005
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 48, comma 1, L. R. 7/2011
4Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera a), L. R. 3/2015
9Parole sostituite al comma 1 da art. 48, comma 1, lettera b), L. R. 3/2015
10Comma 2 abrogato da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 44 bis
 (Interventi urbanistici ed edilizi)
1. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l' articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2005
2Comma 1 sostituito da art. 49, comma 1, L. R. 7/2011