LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 24
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ).
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001 , approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.
Note:
1Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
Art. 24 bis
 (Obbligo di comunicazione)
1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia.
2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998 , l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
Art. 24 ter
 (Funzioni di vigilanza)
1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2011