LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

TITOLO III
 DISCIPLINA DI PARTICOLARI ATTIVITÀ ARTIGIANE
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 24
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ).
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata al registro delle imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica per l'iscrizione all'A.I.A.. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
3. Per consentire ai Comuni di espletare i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, il registro delle imprese trasmette immediatamente la Scia allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale); negli altri casi, il registro delle imprese trasmette la Scia all'ufficio dell'Albo per consentire alla Commissione di espletare i controlli e di adottare i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al registro delle imprese mediante la comunicazione unica, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.
5. Trovano applicazione, in materia di controlli sulle Scia presentate, le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
6. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001 , approva, ove già non esistente, un unico modello di Scia per ciascuna delle attività di cui al comma 1.
7. Le Camere di commercio sono autorizzate ad adottare il modello unico di Scia di cui al comma 6.
Note:
1Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
Art. 24 bis
 (Obbligo di comunicazione)
1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia.
2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998 , l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
Art. 24 ter
 (Funzioni di vigilanza)
1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO II
 Disciplina dell'attività di estetista e di acconciatore
Art. 25
 (Attività di estetista)
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell' articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista).
4.  
( ABROGATO )
(3)
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
2Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
3Comma 4 abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
Art. 26
 (Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)
1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:
a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.
c bis) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - estetista seguito da un corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53).
1 bis. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
1 ter. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore del benessere - estetista e il corso annuale per tecnico dei trattamenti estetici sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).
2.  
( ABROGATO )
3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.
5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spetta un gettone di presenza pari a 120 euro per giornata d'esame e il rimborso spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 18/2003
2Comma 2 abrogato da art. 32, comma 4, L. R. 18/2004
3Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
8Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 3, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10Comma 5 sostituito da art. 2, comma 3, lettera d), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2015
12Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
13Parole sostituite al comma 3 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 27
 (Attività di acconciatore)
1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
Art. 28
 (Conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore)
1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto, in alternativa:
a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;
b) da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;
c) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica.
c bis) un corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore seguito da un corso annuale per tecnico acconciatore, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
1 bis. Il corso triennale di istruzione e formazione professionale per operatore acconciatore e il corso annuale per tecnico acconciatore sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione e al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.
2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario avere svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa; il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.
3. I periodi di inserimento di cui al comma 1 consistono in periodi di attività lavorativa qualificata, svolti in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.
4. Per attività lavorativa qualificata s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento di un'attività equivalente, in termini di mansioni o monte ore, a quella prevista dallo stesso livello contrattuale.
5. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito del sistema regionale della formazione di cui alla legge regionale 27/2017 .
6. Con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico-culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).
7. Con il medesimo regolamento sono definite le procedure per la nomina e la composizione della commissione d'esame per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui al comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5. Con decreto del Direttore centrale competente sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati per l'ammissione all'esame.
8. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 18/2003
2Parole soppresse al comma 1 da art. 32, comma 5, L. R. 18/2004
3Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 7/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 9, L. R. 7/2011
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 79, comma 11, L. R. 7/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 12, L. R. 7/2011
7Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
8Parole aggiunte al comma 7 da art. 62, comma 1, L. R. 21/2013
9Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
10Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12Parole soppresse al comma 5 da art. 45, comma 1, L. R. 3/2015
13Parole sostituite al comma 5 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 29
 (Regolamento comunale)
1. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore è disciplinato con regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
c)   ( ABROGATA )
d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;
e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
Note:
1Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
Art. 30
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5.  
( ABROGATO )
(8)
6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971 .
6 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Secondo quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, lett. a), L.R. 21/2005, nel territorio delle regione Friuli Venezia Giulia e' abolito l'obbligo degli accertamenti igienico-sanitari di cui al presente articolo.
2Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 13/2009
3Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
5Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
6Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
7Parole sostituite al comma 4 da art. 33, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
8Comma 5 abrogato da art. 33, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
9Parole sostituite al comma 6 da art. 33, comma 1, lettera g), L. R. 7/2011
10Comma 6 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera h), L. R. 7/2011
11Vedi la disciplina transitoria del comma 1 bis, stabilita da art. 79, comma 13, L. R. 7/2011
12Comma 6 bis abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
Art. 31

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 18/2003
2Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 32
 (Vendita di prodotti cosmetici)
1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla legge regionale 29/2005 .
2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 33
 (Attività mista)
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 13/2009
Capo II bis
 Disciplina dell'attività di tatuaggio e di piercing
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 13/2009
2Parole soppresse al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/2011
3Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 7/2011
4Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012
Art. 35 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 13/2009
2Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011
CAPO III
 Disciplina dell'attività di panificazione
Art. 36
 (Ambito di applicazione)
1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:
a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;
b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.
(2)
1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del pane parzialmente cotto, surgelato o non.
2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati:
a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualità, pane fresco e pane conservato;
c) il consumo immediato dei prodotti di panificazione;
d) la sospensione dell'attività di panificazione.
(5)
Note:
1Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Comma 1 bis aggiunto da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 63, comma 1, L. R. 21/2013
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 37
 (Responsabile di panificazione)
1. Il responsabile di panificazione è il titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d’opera o dipendente dell'impresa di panificazione che, su specifica designazione del legale rappresentante dell'impresa stessa, da effettuarsi all'atto della presentazione della Scia, presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto.
2. Al responsabile di panificazione è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.
3. Al responsabile di panificazione è richiesto il possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
a) essere stato titolare o socio prestatore d'opera di imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di panificazione, ai sensi della disciplina previgente;
b) essere stato titolare o socio prestatore d’opera, dipendente o collaboratore di imprese di panificazione, prestando attività lavorativa qualificata per un periodo non inferiore a dodici mesi nel quinquennio antecedente la presentazione della Scia, da comprovarsi in base a idonea documentazione.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 4 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
6Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 46, comma 1, L. R. 3/2015
Art. 38
 (Esercizio dell'attività di panificazione)
1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 36 è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, con l'indicazione del responsabile della panificazione. Per ciascun impianto di panificazione o di cottura è nominato un responsabile di panificazione che svolge la propria funzione in completa autonomia.
2. È consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.
3. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971 .
Note:
1Articolo sostituito da art. 41, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 39
 (Formazione e aggiornamento professionale)
1. Al fine di sostenere e valorizzare le specificità dell'attività di panificazione, con particolare riferimento ai prodotti tradizionali regionali, l'Amministrazione regionale promuove progetti specifici di formazione per apprendisti panificatori e di riqualificazione per gli operatori del settore della panificazione.
2. I progetti specifici di formazione di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dell'ordinamento normativo vigente.
Note:
1Articolo sostituito da art. 42, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 14, L. R. 7/2011
3Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 4/2013
Capo III bis
 Disciplina dell'attività di tintolavanderia
Art. 40 bis
 (Definizione dell'attività e idoneità professionale)
1. L'attività di tintolavanderia comprende i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
2. Per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia le imprese designano un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale comprovata dalla presenza di almeno uno dei requisiti previsti dall' articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. Per le finalità di cui al comma 2, con regolamento di esecuzione, sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame, nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 84/2006.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 2 bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 4/2013
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 9, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
4Comma 4 abrogato da art. 2, comma 9, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
Art. 40 ter
 (Esercizio dell'attività)
1. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia e di lavanderia self service è disciplinato con regolamento comunale, da adottarsi sentite le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, operanti a livello locale. Il regolamento prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
c) la disciplina degli orari;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
(3)
2. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di tintolavanderia è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente o addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della idoneità professionale, il quale svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
3. L'esercizio dell'attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24 indicante il responsabile tecnico e attestante la conformità agli obblighi e ai requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1.
4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
5. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese qualificate ai sensi dell'articolo 40 bis, comma 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
6. Presso tutte le sedi, le unità locali e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, è apposto un cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma è riportata sui documenti fiscali.
7.  
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 44, comma 1, L. R. 7/2011
2Si vedano le disposizioni transitorie di cui all'art. 79, commi 16, 17, 18 e 19 della L.R. 7/2011.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
4Parole soppresse al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
6Comma 7 abrogato da art. 94, comma 1, lettera g), L. R. 4/2013
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.