LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 33
 (Attività mista)
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 29.
2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'articolo 10, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
3. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011