LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO VIII
 Incentivi per l'acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione e per la diffusione e promozione del commercio elettronico
Art. 56
 (Acquisizione di servizi e valorizzazione della produzione)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'ammodernamento delle imprese artigiane e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi artigiani, è autorizzata ad assegnare alle imprese stesse contributi nel limite massimo del 50 per cento delle spese ammissibili per le seguenti iniziative:
a) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro;
b) analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
c) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere;
c bis) acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all' articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 12/2003
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
3Parole sostituite alla lettera c bis) del comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 7/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 9, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
Art. 57
 (Diffusione e promozione del commercio elettronico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico.
2. Ai fini del comma 1 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
3. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
4.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
2Comma 4 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 7/2011