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Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO VI
 Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura
Art. 54
 Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, per le seguenti iniziative:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;
b) acquisto di arredi e attrezzature.
(5)
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 54 da art. 16, comma 1, L. R. 18/2003
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 2, L. R. 18/2003
3Comma 1 sostituito da art. 16, comma 3, L. R. 18/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 56, comma 1, L. R. 7/2011