LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO XI
 Agevolazioni inerenti l'imposta regionale sulle attività produttive
Art. 63
 (Riduzione delle aliquote)
1. La legge finanziaria regionale prevede, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'A.I.A. nelle seguenti misure:
a) 1 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 ;
b) 0,8 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.
2. La riduzione di aliquota spetta qualora l'impresa non abbia trasferito la propria sede al di fuori delle zone montane ovvero del territorio regionale per l'intero periodo d'imposta a decorrere dal primo insediamento.
3. La riduzione di aliquota di cui al comma 1 spetta per la durata del periodo di insediamento sino a un massimo di cinque periodi d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano secondo la regola comunitaria del "de minimis".
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 16, L. R. 1/2004 , con effetto dall'1/1/2004.
Art. 64
 (Contributi in forma di credito d'imposta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle imprese artigiane e loro consorzi aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale contributi nella forma del credito d'imposta, da far valere ai fini dell'IRAP, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 , e secondo le modalità procedurali di cui all' articolo 6 della medesima legge regionale 4/2000 .
2. I soggetti ammissibili ad incentivi in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi o finanziamento agevolato per le iniziative previste dalla presente legge, possono richiedere, all'atto di presentazione della domanda, la concessione del contributo nella forma del credito d'imposta ai sensi del comma 1, ferma restando la stessa intensità d'aiuto.
3. L'ammontare complessivo dei contributi in forma di credito d'imposta non può superare l'importo fissato annualmente con decreto dell'Assessore alle finanze.