LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO II
 Albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 13
 (Albo provinciale delle imprese artigiane)
1. È istituito, presso ciascuna Camera di commercio della regione Friuli Venezia Giulia, l'A.I.A. al quale sono tenute a iscriversi le imprese aventi i requisiti artigiani. Le società artigiane a responsabilità limitata con pluralità di soci hanno la facoltà di iscriversi all'A.I.A., ricorrendo le condizioni previste all'articolo 10, comma 2.
2. Ai fini della tenuta dell'A.I.A. ciascuna Camera di commercio si avvale della Commissione per l'artigianato, di seguito denominata Commissione, e dell'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, di seguito denominato ufficio dell'Albo.
3. L'A.I.A. è tenuto con i criteri e le modalità stabiliti per la tenuta del registro delle imprese dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 14 bis e 14 ter.
4. L'iscrizione all'A.I.A. è costitutiva ed è condizione per:
a) la concessione delle agevolazioni e degli incentivi previsti per il settore artigiano;
b) l'adozione, da parte delle imprese, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all'artigianato.
5. Ai fini della presente legge è considerato attività artigiana abusiva l'esercizio dell'attività artigiana in assenza della presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. o in caso di presentazione della stessa decorso il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività.
6. Le imprese non iscritte all'A.I.A. non possono adottare nella propria insegna, ditta o marchio una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Lo stesso divieto vale per l'utilizzo di denominazioni e di nomi comunque riferibili all'artigianato adottati da persone fisiche ovvero da imprese e da enti associativi diversi da quelli iscritti all'A.I.A. per fini di pubblicità o di presentazione dei prodotti venduti o dei servizi prestati.
7. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo.
Note:
1Comma 11 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 4/2005
2Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 7/2011
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 18, L. R. 2/2012
5Parole aggiunte al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
6Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
7Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 14
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)
1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 .
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all' articolo 9 del decreto legge 7/2007 , convertito dalla legge 40/2007 , secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.
3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.
4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente all'inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. con efficacia dalla data di presentazione della dichiarazione medesima. La presentazione della dichiarazione è effettuata contestualmente all’avvio dell’attività solo nei casi di impresa non precedentemente iscritta al registro delle imprese ovvero di impresa iscritta al registro medesimo come inattiva.
5. Le dichiarazioni di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.
6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 7/2011
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 79, comma 4, L. R. 7/2011
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 79, comma 15, L. R. 7/2011
4Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 5, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 14 bis
 (Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio)
1. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a segnalarlo all'ufficio dell'Albo competente per territorio.
2. La Commissione, acquisita la documentazione dall'ufficio dell'Albo, dispone eventuali ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, e adotta il provvedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell'ufficio dell'Albo. Il provvedimento è notificato alle amministrazioni competenti e all'impresa artigiana interessata, nel termine di quindici giorni dall'adozione ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 16.
2 bis. L'efficacia dell'iscrizione, modifica e cancellazione dall'A.I.A. disposta d'ufficio decorre:
a) per l'iscrizione all'A.I.A., dalla data di inizio dell'attività con i requisiti di qualifica artigiana oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
b) per la modifica all'iscrizione all'A.I.A., dalla data dell'evento modificativo oppure, qualora non sia determinabile, dalla data dell'accertamento;
c) per la cancellazione dall'A.I.A., dalla data di cessazione dell'attività oppure dalla data della perdita dei requisiti artigiani, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 ter, comma 7, oppure, qualora non siano determinabili, la cancellazione d'ufficio decorre dalla data dell'accertamento.
(2)
3. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 2 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 4/2013
Art. 14 ter
 (Conservazione dell'iscrizione all'A.I.A., attività stagionale e cancellazione retroattiva dall'A.I.A.)
1. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, l'impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'A.I.A. anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 8, per un periodo massimo di cinque anni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto dai familiari e affini, o da un amministratore di sostegno dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, ovvero dal tutore dei medesimi familiari e affini minorenni fino al compimento della maggiore età.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono continuare l'esercizio dell'impresa artigiana avvalendosi, ove ne ricorrano i presupposti, della collaborazione continuativa di un responsabile tecnico in possesso della relativa qualifica professionale, per il tempo necessario ad acquisire i requisiti previsti dalla specifica disciplina di settore. La richiesta di cui al comma 1 è presentata entro sei mesi dalla data dell'evento di cui al comma medesimo.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i casi di conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. conseguenti alla sospensione dell'attività artigiana per cause oggettive o di forza maggiore.
4. L'impresa artigiana che svolge attività stagionale in via esclusiva o prevalente mantiene l'iscrizione all'A.I.A. per l'intero anno solare, fatto salvo il trattamento previdenziale e assistenziale previsto dalla disciplina statale. Per attività stagionale prevalente s'intende l'attività svolta per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di un anno solare.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera c), le imprese artigiane possono ottenere la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo, per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti artigianali alle seguenti condizioni:
a) che non sia stata presentata e accolta una precedente richiesta di cancellazione dall'A.I.A.;
b) che la richiesta di cancellazione retroattiva sia corredata di idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività o la perdita dei requisiti artigianali.
6. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al comma 5, la cancellazione decorre dalla data del relativo provvedimento adottato dalla Commissione.
7. La Commissione, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 5, adotta il provvedimento di cancellazione con retroattività non superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica alle fattispecie di cui al comma 1 e nel caso di cessazione dell’attività di imprenditore artigiano in conseguenza dell’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.
8. La Commissione dispone eventuali ispezioni e controlli, adotta e notifica i provvedimenti secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 14, comma 7. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.
9. Le richieste per la conservazione dell'iscrizione all'A.I.A. e per la cancellazione dall'A.I.A. con effetto retroattivo sono presentate mediante la comunicazione unica.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 7/2011
Art. 16
 (Ricorsi)
1. Avverso le decisioni delle Commissioni per l'artigianato relative alla tenuta dell'A.I.A. e all'inquadramento previdenziale e assistenziale dei soggetti aventi diritto può essere presentato ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
1 bis. Analogo ricorso può essere presentato alla Commissione regionale per l'artigianato avverso i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti di cui all'articolo 30, comma 6, e all'articolo 38, comma 3.
2. Il ricorso di cui al comma 1 ha effetto sospensivo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 17
 (Sanzioni)
1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. non sia contestuale all'inizio dell'attività e avvenga entro il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;
d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;
e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:
1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.
2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
a)   ( ABROGATA )
b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, e di panificazione;
c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
3. L’ufficio dell’Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 7/2011
2Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 79, comma 4 bis, L. R. 7/2011
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 16, comma 2, L. R. 7/2012
4Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 4/2013
5Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 60, comma 1, L. R. 21/2013
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 19, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.