LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 66
 (Informazioni, orientamento e animazione)
1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.
2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:
a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.
3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.
3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 65, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 65, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 3 sostituito da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4Comma 3 bis aggiunto da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011