LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 27
 (Attività di acconciatore)
1. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Comma 2 sostituito da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011