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Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 12
 (Consorzi e società consortili)
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A., con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese non iscritte all'A.I.A., purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, possono essere iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Possono essere inoltre iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai consorzi e alle società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 iscritti nella separata sezione dell'A.I.A. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle agevolazioni e agli incentivi per le imprese artigiane.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
3Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
4Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera d), L. R. 4/2013