LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 9
 (Commissione regionale per il disadattamento e la devianza)
1Presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è istituita la "Commissione regionale per il disadattamento e la devianza", avente come scopo il coordinamento, l'integrazione e la programmazione degli interventi di rispettiva competenza, a livello regionale e locale, del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, della Regione e degli Enti locali, nel campo della prevenzione della devianza nonché degli interventi nell'area penale minorile e per adulti. La Commissione regionale svolge altresì il coordinamento delle sottocommissioni "Adulti" e "Minori", istituite con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.
2. L'organismo di cui al comma 1 ha la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, quale Presidente;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale, lavoro, volontariato;
c) il Direttore del Servizio per le attività socio - assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;
d) il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
e) il Presidente del Tribunale di sorveglianza;
f) il Direttore del Centro per la Giustizia minorile;
g) un Direttore di Istituto penitenziario;
h) un Direttore di Servizio sociale per adulti;
i) il Direttore dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni;
l) gli Assessori ai servizi sociali di due Amministrazioni provinciali;
m) gli Assessori ai servizi sociali di due Comuni;
n) i Direttori generali di due Aziende per i servizi sanitari;
o) i Coordinatori delle Sottocommissioni "Adulti" e "Minori";
p) i referenti di organizzazioni di volontariato operanti nel settore.
3. I componenti di cui alle lettere g), h), n), p), del comma 2 sono individuati dall'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali. I componenti di cui alle lettere l) e m) del comma 2 sono designati dagli organi di rappresentanza del sistema delle autonomie locali. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di segretario.
4. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo di cui al comma 1, ai componenti, con l'esclusione di quelli appartenenti all'Amministrazione regionale, spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.