LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 11
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 6, della presente legge, e dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21/1992, come sostituito dall'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.