LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessive lire 41.851.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 14.524.500 milioni per l'anno 2001, di lire 13.699.500 milioni per l'anno 2002 e di lire 13.627.000 milioni per l'anno 2003, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2001-2003 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l'anno 2003.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2001 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 172.500 milioni; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. I mutui autorizzati dal comma 3, sono regolati alle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile, non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
b) durata non superiore ai quindici anni.
5. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 2, nel triennio 2001-2003 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di lire 172.500 milioni per l'anno 2001.
6. Per le finalità di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un protocollo d'intesa con la Cassa depositi e prestiti per l'accesso al credito della medesima fino a complessive lire 172.500 milioni. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 5 hanno durata non superiore ai quindici anni.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui al comma 2, è autorizzato, nel triennio 2001-2003, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di lire 1.067.696.643.200.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) garanzia di sottoscrizione a fermo dell'intero ammontare nominale di emissione;
c) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a 3 o a 6 mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;
d) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
e) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;
f) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un'unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l'ammortamento periodico.
9. In attuazione dell'articolo 8, commi 99, 100 e 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l'Amministrazione regionale procede, nell'anno 2001, all'emissione di BOR ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 7/1999, fino all'importo di lire 470.000 milioni per la copertura degli oneri derivanti dall'estinzione anticipata, totale o parziale, del residuo debito dei mutui contratti aumentato delle relative penali, nonché delle commissioni di emissione, delle spese e degli oneri accessori.
10. All'emissione di cui al comma 9 si applicano le medesime condizioni previste al comma 8.
11. Per le finalità di cui al comma 9:
a) le somme rinvenienti dall'emissione di BOR, previste nell'importo di lire 470.000 milioni per l'anno 2001, sono iscritte per pari importo nell'unità previsionale di base 5.1.1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
b) è autorizzata la spesa connessa all'estinzione anticipata dei mutui, dell'importo di lire 470.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 54.1.9.1.1651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1567 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Al fine di garantire la più ampia economicità, efficacia e flessibilità operativa per l'accesso al mercato finanziario, gli interventi di cui ai commi 7 e 9 possono essere attuati anche mediante utilizzo di strumenti di emissione obbligazionaria su base ricorrente (EMTN).
13. Ai fini dell'ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell'articolo 8, comma 101, della legge regionale 2/2000, l'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).
14. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dai commi 7 e 9, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 13, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
15. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
16. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999 destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati in complessive lire 1.360.700 milioni, suddivise in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 2001, di lire 677.100 milioni per l'anno 2002 e di lire 676.600 milioni per l'anno 2003, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessive lire 559.895.839.674, suddivise in ragione di lire 248.580.839.674 per l'anno 2001, di lire 155.935 milioni per l'anno 2002 e di lire 155.380 milioni per l'anno 2003 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
17. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall'articolo 14, comma 1, legge regionale 4/2000, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessive lire 40.000 milioni, suddivise in ragione di lire 12.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessive lire 43.557 milioni, suddivise in ragione di lire 20.477 milioni per l'anno 2001 e di lire 11.930 milioni per l'anno 2002 e di lire 11.150 milioni per l'anno 2003;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessive lire 111.000 milioni, suddivise in ragione di lire 56.000 milioni per l'anno 2001, di lire 25.000 milioni per il 2002 e di lire 30.000 milioni per il 2003;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessive lire 7.364.646.726, suddivise in ragione di lire 2.454.882.242 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessive lire 26.082.487.020, suddivise in ragione di lire 8.694.162.340 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003;
f) fondo per l'attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale: complessive lire 26.000 milioni, suddivise in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessive lire 190.784.176.627, suddivise in ragione di lire 62.920.586.141 per l'anno 2001, di lire 63.844.605.910 per l'anno 2002 e di lire 64.018.984.576 per l'anno 2003, di cui lire 78.863.490.000, suddivise in ragione di lire 44.863.490.000 per l'anno 2002, e di lire 34.000 milioni per l'anno 2003, finanziate con contrazione di mutuo;
h) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: lire 20.000 milioni per l'anno 2003.