LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 29
 (Modifiche e integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 7/2000)
1.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2 bis. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso l'Amministrazione regionale concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.>>.

2.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. Nella prima riunione della conferenza di servizi è stabilito il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione regionale indicente procede ai sensi del comma 6.>>.

3.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
<<5 bis. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione. Nel caso in cui i chiarimenti e gli atti richiesti non siano forniti entro trenta giorni dalla richiesta, si procede all'esame del provvedimento. Il termine di cui al comma 3 è sospeso sino alla ripresa dei lavori della conferenza di servizi.>>.

4.
All'articolo 22 della legge regionale 7/2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle Amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione regionale, quest'ultima assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.>>.