LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 10
 (Funzioni dello sportello unico)
1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi e di avvio e svolgimento di attività di servizi.
2. Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, e di avvio e svolgimento di attività di servizi;
b)   ( ABROGATA )
c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive e ad attività di servizi;
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 13/2009
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 13/2009
3Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 13/2009
4Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 13/2009
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 13/2009
6Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera f), L. R. 13/2009
7Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 13, comma 1, lettera g), L. R. 13/2009