LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3

Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/03/2001
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
130.01 - Comuni e Province
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.03 - Professioni turistiche
410.01 - Urbanistica
440.01 - Beni ambientali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

CAPO IV
 Procedimento mediante autocertificazione
Art. 13
 (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.
4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Note:
1Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 14
 (Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.
2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:
a) la prevenzione degli incendi;
b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;
c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);
e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
j) le misure di contenimento energetico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 13/2009