LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 19
 (Regime delle spese)
1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.
2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata pari alla somma di lire 6.000.000 per Comune e di lire 3.500 per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune.