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Legge regionale 27 novembre 2001, n. 29

Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/2001
Materia:
150.02 - Referendum

Art. 12
 (Uffici di sezione e operazioni di voto)
1. L'Ufficio di sezione per il referendum è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.
2. Per gli Uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
3. Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette alle ore ventidue.
4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli Uffici circoscrizionali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.
6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.