LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 27

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.06 - Attività istituzionali e promozionali

Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonché per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
Art. 2
 (Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia)
1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
2. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968.
Art. 3
 (Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali e comunali)
1. Il Consiglio regionale, i Consigli provinciali e i Consigli comunali che, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 4
 (Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici)
1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della Giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane e degli altri organismi pubblici.
Art. 5
 (Modalità di esposizione delle bandiere)
1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.
2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.
3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, le Province e i Comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 6
 (Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)
1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.
1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2015
Art. 7
 (Posizione delle bandiere)
1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.
Art. 8
 (Fornitura della bandiera regionale)
1. In sede di prima applicazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del provveditorato.
Art. 9
 (Abrogazione di norma)
Art. 10
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 con riferimento al capitolo 1469 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole <<per esigenze di rappresentanza>> le parole <<,nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici>>.
2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al Documento tecnico stesso).