LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

CAPO II
 Altre disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
Art. 9
 (Disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari)
1. Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 ter, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, 32 quater, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, 32 quinquies e 32 sexies della legge regionale 46/1986, come inseriti dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001.
2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi.
3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.
3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.
4. In relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 10
 (Procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi comunitari. Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 4/1999)
1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole <<sentite le competenti Commissioni consiliari>> sono sostituite dalle parole <<sentita la competente Commissione consiliare>>.
2.
All'articolo 3 della legge regionale 4/1999, il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento.>>.

3.
All'articolo 3 della legge regionale 4/1999, dopo il comma 7 bis, come inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26/1999, è aggiunto il seguente:
<<7 ter. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione del Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati.>>.

Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
Art. 12
1. All'articolo 9, comma 18, della legge regionale 14/1998, le parole <<, ripartiti pro quota tra le quote di cofinanziamento,>> sono abrogate.
Art. 13
 (Certificazione dei rendiconti relativi a finanziamenti comunitari e nazionali)
1.
All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo il comma 194, è inserito il seguente:
<<194 bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento.>>.

2. All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 195 è abrogato.
3. La procedura di controllo prevista dai commi 193 e 194 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2000 può essere applicata alle iniziative finanziate da normativa statale o regionale, previa adozione di apposito regolamento che individui termini e modalità di presentazione della certificazione e i relativi parametri di spesa.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 15
 (Modalità di erogazione dei contributi FESR, FEAOG sezione "orientamento" e SFOP)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sezione "orientamento" e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), i contributi concessi possono essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, anche nel caso di interventi consistenti in agevolazioni sui mutui accesi dalle imprese, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.
2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli, conformemente alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari.
3. In relazione al comma 1, non sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
Art. 16
 (Pubblicità)
1. I DOCUP, i complementi di programmazione, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie delle domande di finanziamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. L'Amministrazione regionale dà adeguata pubblicità agli interventi comunitari, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica dei programmi, ove da questi previste.
Art. 17
 (Applicazione della legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)
1. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si applica ai procedimenti relativi agli interventi cofinanziati dai fondi comunitari per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione e controllo, ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.
Art. 18
 (Spese per la gestione del "fondo speciale per l'obiettivo 2" 1994-1996)
1. Al fine di provvedere al pagamento del compenso spettante alla Friulia SpA per la gestione del "Fondo speciale per l'obiettivo 2", previsto dall'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, sulla base di quanto disposto dalla convenzione stipulata con la Friulia stessa, l'Amministrazione è autorizzata ad erogare la somma di complessive lire 1.134 milioni in ragione di lire 162 milioni annui dal 2001 al 2007. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare la dotazione finanziaria del Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-1996 con le somme necessarie a far fronte alle spese connesse con l'operatività del fondo stesso, gestito dalla Friulia SpA, secondo quanto previsto dalla convenzione repertorio n. 6408 del 20 novembre 1995. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.134 milioni, suddivisa in ragione di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2007 con l'onere di lire 486 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7705 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione <<Spese per il compenso alla Friulia SpA per le attività connesse alla gestione del "Fondo speciale obiettivo 2">> e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7706 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione <<Spese connesse con la operatività del "Fondo speciale obiettivo 2 1994-1996" gestito dalla finanziaria regionale Friulia SpA>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2001.
5. All'onere complessivo di lire 1.072 milioni, suddiviso in ragione di lire 262 milioni per l'anno 2001 e di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 162 milioni per il 2007 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.
Art. 19
 (Esercizio dell'attività di controllo)
1. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilità delle domande finali di pagamento che l'Amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, la struttura istituita dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, può essere collocata anche in sede diversa dal capoluogo regionale.