LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 15
 (Modalità di erogazione dei contributi FESR, FEAOG sezione "orientamento" e SFOP)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sezione "orientamento" e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), i contributi concessi possono essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, anche nel caso di interventi consistenti in agevolazioni sui mutui accesi dalle imprese, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.
2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli, conformemente alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari.
3. In relazione al comma 1, non sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico di cui all'articolo 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.