LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2001, n. 26

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/12/2001
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 1
 (Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA un fondo speciale, denominato "Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.
2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono:
a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del DOCUP, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;
d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del DOCUP.
(2)
3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia SpA per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.
4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
6. Gli interessi maturati sul fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce l'allocazione di tali risorse nell'ambito degli interventi previsti dal Docup obiettivo 2 2000-2006 quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 9, comma 82, L. R. 3/2002
2Derogata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 113, L. R. 22/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 47, L. R. 24/2009