LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 21
 (Norma transitoria)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.
2. Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.
3. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.