LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 11
 (Programmazione delle attività)
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.
3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.