LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/04/2001
Materia:
150.03 - Radio e telediffusione

Art. 20
 (Struttura)
1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
1 bis.  
( ABROGATO )
2. La dotazione organica può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 6/2004
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 16/2013
3Comma 1 bis abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 16/2013
4Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, lettera c), L. R. 16/2013