LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2000, n. 8

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/05/2000
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 10/2001
2Comma 4 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 10/2002
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 8, L. R. 20/2002
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
5Comma 2 bis aggiunto da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
6Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
7Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 17, comma 4, L. R. 13/2003
8Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 33, L. R. 19/2004
9Abrogati i commi 1, 2, 3, 3 bis e 4, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, agli artt. 14, 15 e 16, disposizioni concernenti gli uffici di segreteria del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, e dei Presidenti di Commissioni consiliari, nonche', all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
10Soppresso il primo periodo del comma 2 bis ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 16, disposizioni in materia di uffici di segreteria dei Presidenti di Commissioni consiliari.
11Soppresso il primo periodo del comma 4 bis, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, a decorrere dal 6 luglio 2005, per effetto di quanto disposto dall'art. 41, comma 1, lett. b), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142 del 16 giugno 2005 (B.U.R. 6/7/2005, S.S. n. 12), relativa all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, recante fra l'altro, all'art. 17, modalita' di conferimento degli incarichi di segretario particolare e di addetto di segreteria.
12Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 9, comma 25, L. R. 2/2006
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 25, L. R. 9/2008
14Comma 2 bis abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 16/2018
15Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022